Ognuno di noi ha tenuto tra le mani una ricetta medica svariate volte, emessa dal medico di medicina generale (MMG), dal pediatra di libera scelta, da un medico specialista, ma in alcuni casi capita di ritrovarsi un po’ confusi. Facciamo chiarezza sul tema delle ricette mediche, per scoprire cosa c’è da sapere. La ricetta medica è un documento, compilato da un medico (laureato in Medicina e Chirurgia) abilitato e iscritto all’Albo professionale, che consente al cittadino di ritirare in farmacia i medicinali (farmaci) che richiedono la prescrizione medica.
La prescrizione medica è così definita dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.” La ricetta medica è un documento che consente al medico di indicare il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico, prestazione medica specialistica, a cui il paziente deve accedere. Queste prestazioni, farmacologiche e/o medico-sanitarie, possono essere erogate a carico del SSN o del paziente, secondo quanto indicato rispettivamente dalle Note AIFA e dai LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza.
Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulle ricette mediche.
Tipologie di Ricette Mediche
Le prescrizioni mediche possono essere indicate in diverse modalità, che si traducono in differenti tipologie di ricette. Nello specifico, esistono le seguenti ricette mediche:
- Ricetta rossa (o rosa)
- Ricetta bianca
- Ricetta elettronica
- Ricetta ripetibile e Ricetta non ripetibile
- Ricetta limitativa
- Ricette ministeriali speciali
Scopriamole una alla volta, nel dettaglio.
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1. Ricetta Rossa (o Rosa)
La ricetta rossa o rosa in forma cartacea, appartiene al ricettario regionale ed è chiamata così per la colorazione rossa dei bordi dei campi che il medico compila. La ricetta rossa (o rosa) è la ricetta medica alla quale siamo abituati da molti anni, caratterizzata dai bordi rossi, destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del SSN. Viene utilizzata esclusivamente per prescrivere i farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano in Fascia A.
Solo alcuni medici sono autorizzati a emettere ricette rosse: i medici di medicina generale convenzionati con il SSN; i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica; i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN; gli specialisti ambulatoriali interni; i medici dipendenti del SSN. Può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN ed esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del SSN.
Quindi, semplificando, non possono prescrivere farmaci o prestazioni mediche sul ricettario rosa i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. Infatti, i blocchetti contenenti i moduli - stampati, ricordiamolo, su una particolare filigrana realizzata daIl’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - vengono consegnati direttamente dall’ASL territoriale di competenza ai medici autorizzati. La ricetta rossa può essere compilata a mano o al computer, ed è stata (parzialmente) dematerializzata a partire dal 2016.
Le ragioni alla base della dematerializzazione sono da individuare sia nel desiderio di ottimizzare il processo - con evidenti vantaggi, come vedremo - ma anche nella necessità di ridurre i costi di produzione. Infatti, essendo il modulo stampato su carta speciale, il costo si aggirava in media sui 400 milioni all’anno, una spesa tutt’altro che irrilevante.
Il medico che svolge attività di libero professionista o il medico ospedaliero che svolge attività privata a pagamento nell’ospedale stesso (intramoenia), non può usare il ricettario regionale in tale ambito, ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta “ricetta bianca” presente nel proprio ricettario personale. La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano e assicura al cittadino di poter ritirare i medicinali che richiedono prescrizione medica dovunque si trovi. Tuttavia, al di fuori della propria Regione di residenza, la persona dovrà pagare l’intero importo, anche se ha l’esenzione (diritto ad avere il farmaco gratuitamente). Nella propria Regione, invece, potrà ritirare i farmaci gratuitamente o pagando una piccola quota di compartecipazione o ticket, variabile da regione a regione.
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La ricetta rossa che prescrive farmaci ha una durata di 30 giorni. Pertanto, l’assistito può usufruirne per una volta e per il quantitativo di scatole prescritto, fino a 30 giorni dalla data di compilazione, che è visibile sulla ricetta stessa. La ricetta rossa che prescrive visite specialistiche o esami di laboratorio e diagnostici, ha validità nazionale. Il cittadino può effettuare la prenotazione anche in una Regione diversa da quella di residenza, chiamando i Cup (Centri unici di prenotazione) competenti.
2. Ricetta Bianca
Con il termine ricetta bianca si indica la prescrizione medica emessa da un medico privato, non convenzionato con il SSN, quindi non autorizzato all’utilizzo della ricetta rossa. Sono, di fatto, le ricette prodotte dai medici specialisti, quelli ai quali ci rivolgiamo e la cui spesa è interamente a nostro carico. Anche i medici dell’ASL e convenzionati, in realtà, posso emettere ricette bianche, nel momento in cui ritengono necessario prescrivere all’assistito farmaci o prestazioni non coperte dal SSN.
Come accennato all’inizio, il medico può indicare sulla ricetta bianca anche dei farmaci o delle prestazioni coperte dal SSN, che dovranno però sempre essere prescritte poi dal medico di medicina generale, dal pediatra, e così via. Ad esempio, se il farmaco prescritto su ricetta bianca fosse coperto dal SSN, recandosi in farmacia con questa prescrizione non si potrebbe usufruire di questo sostegno pubblico, pagando così per intero il costo del prodotto. Lo stesso dicasi per visite, esami, interventi, prestazioni.
Definita “bianca” per convenzione, in realtà può essere stampata su carta di qualsiasi foggia e colore, ma nella stragrande maggioranza dei casi i medici utilizzano classici blocchi di fogli bianchi, sui quali devono essere riportati i dati del medico, la firma e il timbro. Possono essere scritte a mano o al computer.
La ricetta bianca può essere redatta da tutti gli iscritti all’Albo dei medici chirurghi. Non deve necessariamente riportare il nome e cognome dell’assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda.
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Sulla ricetta bianca possono essere prescritte tutte le prestazioni di specialistica ambulatoriale, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di norma correlate alla branca di specializzazione del medico che la rilascia. Possono essere prescritti anche farmaci e più precisamente quelli che sulla confezione recano la dicitura “Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica”.
La ricetta bianca con prescrizione di farmaci ha validità non superiore a 6 mesi a partire dalla data di compilazione. Perciò, può essere utilizzata per acquistare medicinali fino a 10 volte nell’arco di 6 mesi, salvo diversa indicazione da parte del medico e ad eccezione di alcune categorie di farmaci come gli ormoni o gli ansiolitici, per i quali il periodo di durata è più breve. Entro questi limiti, la ricetta è ripetibile nel senso che l’assistito può esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità.
La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer.
3. Ricetta Elettronica
Sempre più spesso la ricetta elettronica o dematerializzata sostituisce la ricetta rossa cartacea. Quando si parla di ricetta elettronica è facile confondersi. In effetti, molti sono convinti che per essere definita elettronica sia sufficiente la sua elaborazione al computer, in antitesi quindi a quella scritta a mano, ma non è così. Insomma, non è la ricetta rossa stampata al computer, ma quella bianca, in formato A5 (metà foglio di stampante, per intenderci), prodotta sempre e solo dai medici autorizzati all’emissione di quelle rosse.
Si tratta di una vera e propria ricetta virtuale identificata da un numero univoco (NRE) che il medico compila al computer usando uno specifico programma del Servizio Sanitario della Regione, inserendo le stesse informazioni richieste dalla ricetta rossa cartacea. Attraverso il sistema informatico, il farmacista potrà accedere direttamente alla prescrizione elettronica e ai dati dell’intestatario.
La ricetta elettronica, introdotta nel 2016 per dematerializzare le prescrizioni mediche a carico del SSN - oltre che per il risparmio economico a cui abbiamo fatto riferimento prima - è una evoluzione della ricetta rossa. Il medico, utilizzando un software dedicato, compila la ricetta così come avrebbe fatto con quella rossa, stampando poi quello che sarebbe più corretto definire un promemoria, che consente al paziente di andare in farmacia o presso la struttura convenzionata. Infatti, la prescrizione viene registrata telematica in un database, reperibile dagli enti autorizzati tramite il cosiddetto Numero di Ricetta Elettronica, altrimenti NRE.
Non c’è alcuna differenza sostanziale tra la ricetta elettronica e la vecchia ricetta rossa di carta ma la prima ha il vantaggio di far risparmiare il costo della carta speciale filigranata utilizzata per la ricetta rossa. La ricetta elettronica ha la stessa validità temporale e, esattamente come quella rossa, serve a prescrivere i medicinali di Fascia A. Tuttavia, al contrario di quella cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione senza pagare il prezzo completo del medicinale ma soltanto il ticket previsto dalla propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento.
La ricetta elettronica ha prodotto numerosi vantaggi: parziale dematerializzazione, non totale in quanto viene comunque sempre stampata un promemoria e perché, come vedremo, non sempre può sostituire quella rossa; riduzione netta dell’emissione di ricette rosse su carta filigranata, con relativo risparmio economico; possibilità di accedere alla prescrizione anche in assenza materiale della ricetta cartacea, purché si sia in possesso del NRE. Banalmente, se hai dimenticato la ricetta a casa, oppure hai chiesto a un familiare di passare in farmacia a ritirare un farmaco, è sufficiente fornire a quest’ultimo il codice NRE da comunicare al farmacista; la ricetta elettronica ha validità in tutto il Paese, a differenza della ricetta rossa tradizionale. Infatti, quest’ultima ha validità solo nella Regione di residenza, al di fuori della quale il farmaco o la prestazione risulta a carico del cittadino. Ora, invece, la validità, e la conseguente possibilità di sostenere solo il costo del ticket, è estesa a tutto il territorio nazionale, pagando, però, il ticket della regione di residenza.
La ricetta elettronica ha la stessa capacità di prescrizione e la medesima durata di quella rossa. Per quanto riguarda la validità, quella che prescrive farmaci può essere utilizzata su tutto il territorio nazionale, pagando solo il ticket della Regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento del generico al più basso costo.
Nei casi in cui ci fossero problemi di collegamento informatico, il cittadino potrà comunque ritirare i farmaci prescritti utilizzando il promemoria cartaceo stampato dal medico. In questi casi, però, il farmacista è tenuto ad applicare il ticket previsto dalla regione in cui opera e non quello applicato dalla regione di residenza del cittadino.
Come accennato prima, non sempre è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. Nello specifico, è necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni: ossigeno; farmaci stupefacenti; sostanze psicotrope; farmaci in distribuzione per conto; farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA; farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA.
4. Ricetta Ripetibile (R.R.) e Ricetta Non Ripetibile (R.N.R.)
La ricetta rossa, così come quella elettronica, può avere una duplice validità. Queste due possono essere, infatti, Ripetibili o Non ripetibili. Cosa vuol dire?
- la ricetta ripetibile prevede che la ripetibilità della vendita sia consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi, e comunque per non più di 10 volte. Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di tre volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità;
- la ricetta non ripetibile può essere utilizzata, come suggerisce il nome stesso, una sola volta. Hanno una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta. Questa tipologia di ricetta si riferisce in particolare a quei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.
La ricetta bianca, appartenente al ricettario personale del medico, ha una validità di 6 mesi quando è ripetibile. Ciò vuol dire che può essere utilizzata per acquistare il farmaco prescritto fino a 10 volte nell’arco dei sei mesi a partire dalla data di compilazione, salvo diversa indicazione da parte del medico. La ricetta bianca che prescrive farmaci soggetti a prescrizione non ripetibile, invece, può essere utilizzata una sola volta entro 30 giorni.
5. Ricetta limitativa
I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti. Sono autorizzati a emettere questa tipologia di ricetta solo i centri ospedalieri o gli specialisti, in relazione alla prescrizioni delle seguenti tre categorie di farmaci:
- medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero, che riportano sulla confezione la dicitura “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”;
- medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Sulla ricetta deve essere indicato il centro o lo specialista che ha elaborato la diagnosi, e può essere utilizzata solo una volta;
- medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio.
6. Ricette ministeriali speciali
Ricetta ministeriale a ricalco, per prescrivere sostanze psicotrope e stupefacenti (che sono attive sul sistema nervoso e quindi possono modificare lo stato psicofisico della persona) quali, ad esempio, gli ansiolitici, le sostanze utilizzate nella terapia del dolore e per la prevenzione, la cura e la riabilitazione nelle situazioni di tossicodipendenza.
Compilazione della Ricetta Rossa: Aspetti Chiave
Nella compilazione della ricetta da parte del medico deve essere sempre indicato il codice dell'assistito nelle sedici caselle contigue predisposte per la lettura ottica, destinate alla indicazione del codice fiscale dell'assistito SSN e del personale navigante iscritto al SASN (o nel caso degli stranieri temporaneamente presenti sul territorio del codice STP assegnato dalla ASL di competenza territoriale); in attesa della piena operatività delle procedure informatizzate di stampa del codice a barre relativo al codice fiscale dell'assistito da parte dei medici prescrittori, è infatti consentito ai predetti medici di riportare in "chiaro" il codice fiscale dell'assistito. Il codice deve essere quello riportato nella Tessera Sanitaria rilasciata dal Ministero dell'economia e delle finanze.
I medici dotati di elaboratori elettronici devono stampare, in fase di compilazione, il codice fiscale dell'assistito anche in formato a barre nello spazio appositamente riservato.
Qualora l'assistito SSN o SASN abbia diritto all'esenzione per motivi sanitari (invalidità, patologia cronica, malattia rara, gravidanza, screening tumori, infortunio sul lavoro, ecc.), il medico riporterà il codice corrispondente alla tipologia di esenzione riconosciuta (vedi tabella codici). Per gli assistiti SASN che hanno diritto all'esenzione in relazione alle medesime condizioni previste per la generalità degli assistiti, dovranno essere utilizzati i medesimi codici in uso nel SSN, per le tipologie di esenzioni specifiche degli assistiti SASN dovranno essere utilizzati i codici specifici riportati nell'Allegato (Prestazioni in gravidanza erogate al personale navigante: cod. M52; prestazioni medico legali ai naviganti in ambito SASN: cod.
La data di compilazione della ricetta deve essere sempre indicata trascrivendo nella apposita area i caratteri numerici identificativi di giorno (due caselle), mese (due caselle) e anno (due caselle). Tutte le caselle devono essere riempite, di conseguenza per l'indicazione dei giorni da 1 a 9 e dei mesi da gennaio a settembre il numero corrispondente dovrà essere preceduto dal valore "0". Per l'indicazione dell'anno devono essere riportati solo gli ultimi due caratteri (es. l'anno 2008 sarà indicato con il valore "08").
Altre informazioni utili
Su una ricetta del ricettario regionale (rossa o elettronica) si possono prescrivere non più di 2 confezioni per farmaco. Per le persone con esenzione per malattia cronica si possono prescrivere fino a 6 confezioni per ricetta, fino a coprire un massimo di 180 giorni di terapia, a condizione che il farmaco sia stato già utilizzato dalla persona da almeno 6 mesi e sia specifico per la sua malattia cronica.
Una ricetta rilasciata da un medico italiano o da un medico di un altro Paese dell’Unione Europea (UE) è valida in tutti i Paesi UE. La ricetta elettronica non viene accettata in tutti Paesi UE, per cui è utile farsi rilasciare dal medico anche una copia cartacea. Un medicinale che si ritira in una farmacia di un Paese membro dell’UE con la prescrizione redatta in Italia, va pagato per intero al momento dell’acquisto.
Nella dispensazione dei farmaci a carico del Servizio Sanitario Nazionale, è vietato anticipare medicinali soggetti a prescrizione medica in attesa di ricevere dal paziente la relativa prescrizione. Inoltre, il bollino autoadesivo deve essere rimosso dalla confezione del medicinale e apposto sulla relativa prescrizione medica esclusivamente al momento della consegna dello stesso farmaco al paziente.
Il timbro della struttura (farmacia, strutture specialistiche pubbliche e private accreditate) che ha erogato le prestazioni indicate nella ricetta, deve essere apposto nello spazio a ciò destinato, avendo cura di evitare che il timbro stesso invada le caselle a lettura ottica riservate alla data di effettuazione della prestazione. Il verso della ricetta sarà utilizzato per la concessione delle eventuali autorizzazioni alle prestazioni (timbro della struttura pubblica che autorizza) e deve essere firmato dal medico che le esegue e dall'assistito che ne usufruisce; inoltre l'assistito deve apporre la propria firma anche nel caso della distribuzione di medicinali che richiedono un controllo ricorrente del paziente, ai sensi dell'articolo 8, c.1 lettera a) della L. 16.11.2001, n. 2.
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