L'etichettatura dei prodotti alimentari, inclusa la salsiccia fresca, è regolamentata da normative specifiche in Italia per garantire la trasparenza e la protezione dei consumatori. In questo articolo, esamineremo i requisiti essenziali per l'etichettatura della salsiccia fresca, basandoci sulla legislazione vigente.
Secondo la definizione data dall’art. 2 del Decreto Legislativo 30 dicembre 1992, n° 537, i prodotti a base di carne sono "i prodotti ottenuti da carne o con carne sottoposta ad un trattamento tale che la superficie di taglio al centro permetta di constatare la scomparsa delle caratteristiche della carne fresca". È importante non confondere i prodotti a base di carne con le preparazioni di carni, regolamentate dal D.P.R. 309/1998.
Indicazioni Obbligatorie per i Prodotti Preconfezionati
Un prodotto alimentare preconfezionato (art. 1 del D.L.vo. 109/1992) è l’unità di vendita destinata ad essere presentata come tale al consumatore ed alle collettività, costituita dall’alimento e dall’imballaggio in cui è stato immesso prima di essere posto in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo che il contenuto non possa essere modificato senza che l’imballaggio sia aperto o subisca modificazioni. Il comma 3 dello stesso art. 1 afferma che non sono considerati involucri o imballaggi le fascette e le legature, anche se piombate, e il D.M. 21 dicembre 1984.
I prodotti preconfezionati devono riportare in etichetta le seguenti indicazioni (art. 3 del D.L.vo. 109/1992):
- Denominazione di vendita
- Elenco degli ingredienti
- Quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti
- Quantità netta o quantità nominale
- Termine minimo di conservazione o data di scadenza
- Nome, ragione sociale o marchio depositato e la sede del fabbricante o del confezionatore o del venditore
- Sede dello stabilimento di produzione o di confezionamento
- Titolo alcolometrico volumico effettivo per le bevande con contenuto alcolico superiore a 1,2% in volume
- Lotto di appartenenza
- Modalità di conservazione e di utilizzazione
- Indicazione della presenza di OGM
- Indicazioni relative alle sostanze che provocano allergie o intolleranze
- Valore nutrizionale
Di un ingrediente messo in evidenza nella denominazione (ingrediente caratterizzante evidenziato, di cui all’art. 8 del D.L.vo. n° 109/1992 modificato dall’art. 5 del D.L.vo. 68/2000). Tale indicazione non è necessaria per ingredienti caratterizzanti utilizzati in piccola dose come aromatizzanti (es.: "salame al tartufo", "salsiccia al peperoncino").
Leggi anche: Marmellata di limoni e stile
La data di scadenza (per i prodotti deperibili; "da consumarsi entro…") e il termine minimo di conservazione (per i non deperibili: "da consumarsi preferibilmente entro…") devono essere apposte sui prodotti con l’indicazione del giorno, mese ed anno o con mese ed anno, o solo l’anno, preceduti da "entro la fine di…", come previsto, per maggior precisione rispetto al passato, dall’art. 6 del D.L.vo. 109/1992.
Salumi e conservanti: ecco cosa bisogna sapere. Etichette e ingredienti "misteriosi"
Prodotti Confezionati in Atmosfera Modificata
Per questa categoria di prodotti a base di carne, rappresentati soprattutto da salumi commercializzati preaffettati in confezioni sigillate, è obbligatorio riportare in etichetta, oltre alle indicazioni sopra elencate, la dicitura "prodotto confezionato in atmosfera modificata", ai sensi dell’art. 16 del D.L.vo. n° 109/1992.
Prodotti Frazionati
Il preincarto viene effettuato, in idonei contenitori plastici, anche per i prodotti di gastronomia posti in vendita a libero servizio nella grande distribuzione. Per fare un esempio, un prosciutto crudo preconfezionato sottovuoto può essere venduto previo frazionamento nel rispetto delle regole relative all’etichettatura elencate in questo paragrafo (art. 16 del D.L.vo. n° 109/1992), mentre per essere venduto intero deve riportare tutte le indicazioni elencate nel paragrafo precedente (art. 3 del D.L.vo. n° 109/1992).
Prodotti DOP, IGP e STG
I prodotti riconosciuti a D.O.P., I.G.P. e S.T.G. ai sensi dei regolamenti (CEE) n° 2081/92 e 2082/92 devono riportare in etichetta i marchi collettivi registrati dai consorzi di tutela, che attestano la loro conformità ai disciplinari approvati (art. 4, comma 1, lettera g, del D.L.vo. 109/1992). Il nome dei prodotti a denominazione definita (per esempio, quelli a D.O.P. o I.G.P.) deve comparire in etichetta.
Su tutti i prodotti a base di carne, siano essi preconfezionati che da vendersi previo frazionamento, e sui loro documenti commerciali accompagnatori, deve essere riportato il bollo sanitario dello stabilimento di produzione (bollo CE) previsto dall’art. 4, comma 1, lettera f, del D.L.vo. 537/1992.
Leggi anche: Guida Completa Etichettatura Biscotti
Tale bollo è costituito da un contorno ovale che racchiude le indicazioni del paese membro (paese speditore) in cui è posto lo stabilimento produttore o confezionatore, per esteso o mediante sigla, del numero di riconoscimento dello stabilimento e della sigla "CEE", ora "CE" (allegato B, cap. VI, punto 4, del citato D.L.vo. 537/1992).
Sui prodotti derivati da carni destinate al solo mercato nazionale (provenienti cioè da stabilimenti di capacità limitata), il bollo CE sarà sostituito dal bollo, comunque obbligatorio, di forma rettangolare, con la dicitura "MERCATO ITALIANO" nella parte superiore, il numero di riconoscimento dello stabilimento nella parte centrale e la lettera "L" nella parte inferiore, senza la sigla "CE" (art. 3 del D.M. 11/07/1997).
Il bollo sanitario non è previsto per le produzioni effettuate nei laboratori funzionalmente connessi ad esercizi di vendita al dettaglio (macelleria e gastronomia), non "riconosciuti" ma "autorizzati" ai sensi dell’art. 2 della Legge 30 aprile 1962, n° 283 (utile il chiarimento effettuato dall’art. 28 della Legge 7 agosto 1990, n° 241).
Per quanto riguarda la data di produzione, ai sensi dell’art. 14 dell’Ordinanza del Ministero della Sanità 14/02/1968 (Norme per la profilassi della peste suina africana), essa è obbligatoria su tutte le carni preparate contenenti carne suina, con esclusione solamente per le carni suine cotte e per quelle "preparate in filze e destinate a essere consumate fresche nel luogo di produzione" (che possono essere identificate negli insaccati freschi o salsicce prodotti nei laboratori funzionalmente connessi agli esercizi al dettaglio di macelleria).
Chi scrive ritiene che altre modalità di indicazione della data di produzione, se chiare e più dettagliate, siano accettabili e addirittura preferibili, come per esempio la data comprensiva del giorno indicata completamente in numeri arabi (preceduta dalla dicitura prodotto il... o data di produzione:..., affinché non possa essere confusa con la data di scadenza o con il termine minimo di conservazione), che può contestualmente rappresentare una valida indicazione del lotto.
Leggi anche: Bimby: Tagliatelle ai Funghi
Questi prodotti devono essere etichettati secondo l’art. 3 o l’art. 16 del D.L.vo. n° 109/1992, a seconda che siano preconfezionati o sfusi, e devono riportare, anche durante la vendita sfusa al dettaglio, la data di scadenza ("paste fresche con ripieno" di cui all’art. 18 del D.L.vo. 109/1992).
Nell’ambito del controllo ufficiale dei prodotti alimentari di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 1993, n° 123, il personale preposto, nella fattispecie soprattutto i Tecnici della Prevenzione e i Veterinari della A.S.L. e i Carabinieri dei N° A.S., può fra l’altro accertare e contestare le violazioni relative alle norme in materia di etichettatura o a quelle di carattere sanitario sopra trattate. Esaminiamo le principali violazioni, ricordando che i prodotti posti in vendita privi di etichettatura o con etichettatura irregolare, o privi del bollo sanitario, sono soggetti a sequestro amministrativo ai sensi dell’art. 13 della Legge 30 aprile 1962, n° 283.
Sanzioni per Violazioni
Le violazioni in materia di etichettatura possono comportare sanzioni amministrative pecuniarie significative. Ecco alcune delle principali violazioni e le relative sanzioni:
- Assenza totale o parziale delle indicazioni per prodotti sfusi o frazionati: sanzione da Euro 516 a Euro 3098 (art. 16 del D.L.vo. n° 109/1992).
- Assenza o carenza di indicazioni per prodotti preconfezionati: sanzione da Euro 1549 a Euro 9296 (art. 3 del D.L.vo. n° 109/1992).
- Assenza del bollo sanitario: sanzione da Euro 1549 a Euro 9296 (art. 4, comma 1, lettera f, del D.L.vo. 31 dicembre 1992, n° 537).
- Mancata indicazione della data di produzione: sanzione da Euro 1549 a Euro 9296 (art. 14 dell’Ordinanza del Ministro della Sanità 14 febbraio 1968).
- Mancanza del Piano di Autocontrollo HACCP o scorretta applicazione: sanzione da Euro 1549 a Euro 9296 (art. 3, comma 2, del D.L.vo. n° 155/1997).
È fondamentale che produttori e commercianti garantiscano una corretta etichettatura, con indicazioni precise e leggibili, per evitare di indurre in errore l'acquirente e incorrere in sanzioni.
| Violazione | Sanzione | Riferimento Normativo |
|---|---|---|
| Assenza indicazioni prodotti sfusi | €516 - €3098 | Art. 16, D.L.vo 109/1992 |
| Assenza indicazioni prodotti preconfezionati | €1549 - €9296 | Art. 3, D.L.vo 109/1992 |
| Assenza bollo sanitario | €1549 - €9296 | Art. 4, D.L.vo 537/1992 |
| Mancata indicazione data di produzione | €1549 - €9296 | Ord. Min. Sanità 14/02/1968 |
| Mancanza Piano HACCP | €1549 - €9296 | Art. 3, D.L.vo 155/1997 |
Sia quindi accontentato, nell’interesse suo e di tutti gli operatori della filiera.
tags: #Salsiccia