In questa guida sull’etichettatura alimentare, troverai consigli utili su come creare l’etichetta di un prodotto alimentare a norma di legge secondo le disposizioni del regolamento UE 1169/2011, che si applica ai prodotti alimentari preimballati così definiti all’articolo 2 del suddetto regolamento.

Il prodotto alimentare preimballato è l’unità di vendita destinata a essere presentata come tale al consumatore finale e alle collettività, costituita da un alimento e dall’imballaggio in cui è stato confezionato prima di essere messo in vendita, avvolta interamente o in parte da tale imballaggio, ma comunque in modo tale che il contenuto non possa essere alterato senza aprire o cambiare l’imballaggio; gli alimenti preimballati NON COMPRENDONO gli alimenti imballati nei luoghi di vendita su richiesta del consumatore o preimballati per la vendita diretta.

Dopo aver letto questa guida, avrai le idee molto più chiare su come approntare l’etichetta a norma; tuttavia, se desideri avvalerti della Nostra consulenza, ti ricordo che offriamo il servizio di approntamento delle etichette dei prodotti alimentari. Vediamo, ora, come creare correttamente l’etichetta dei prodotti alimentari preconfezionati; approfondiamo, dunque, gli articoli salienti del Regolamento UE 1169/2011.

Creare un'etichetta alimentare con NiceLabel: tutorial

Pratiche Leali di Informazione (Articolo 7)

Iniziamo dall’articolo 7 “PRATICHE LEALI DI INFORMAZIONE”. Questo articolo si compone di 4 paragrafi, che andiamo ad esaminare, vediamo cosa dice:

Paragrafo 1: Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare:

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  • a) per quanto riguarda le caratteristiche dell’alimento e, in particolare, la natura, l’identità, le proprietà, la composizione, la quantità, la durata di conservazione, il paese d’origine o il luogo di provenienza, il metodo di fabbricazione o di produzione. Vale a dire che le informazioni riportate in etichetta devono essere veritiere.
  • b) attribuendo al prodotto alimentare effetti o proprietà che non possiede.
  • c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive.
  • d) suggerendo, tramite l’aspetto, la descrizione o le illustrazioni, la presenza di un particolare alimento o di un ingrediente, mentre di fatto un componente naturalmente presente o un ingrediente normalmente utilizzato in tale alimento è stato sostituito con un diverso componente o un diverso ingrediente. Ad esempio, sostituisco il burro di cacao con un altro grasso vegetale al cioccolato (ottengo un prodotto che si può definire surrogato di cioccolato) e dichiaro che si tratta di cioccolato oppure inserisco nella grafica l’immagine della fava di cacao.

Paragrafo 2: Le informazioni sugli alimenti sono precise, chiare e facilmente comprensibili per il consumatore. Ad esempio, io, imprenditore, volutamente utilizzo dei termini o dei sinonimi per confondere il consumatore oppure riporto con caratteri piccoli e difficilmente leggibili, oppure su sfondo che fa poco contrasto, delle informazioni che non gradisco siano lette.

Paragrafo 3: Fatte salve le deroghe previste dalla legislazione dell’Unione in materia di acque minerali naturali e alimenti destinati a un particolare utilizzo nutrizionale, le informazioni sugli alimenti non attribuiscono a tali prodotti la proprietà di prevenire, trattare o guarire una malattia umana, né fanno riferimento a tali proprietà. E’ chiaro il senso di questo paragrafo, non c’è neanche bisogno di commentarlo.

Paragrafo 4: I paragrafi 1, 2 e 3 si applicano anche: a) alla pubblicità; b) alla presentazione degli alimenti, in particolare forma, aspetto o imballaggio, materiale d’imballaggio utilizzato, modo in cui sono disposti o contesto nel quale sono esposti.

Etichetta alimentare

Indicazioni Obbligatorie in Etichetta (Articolo 9)

Le indicazioni da riportare obbligatoriamente in etichetta sono:

  • La denominazione commerciale del prodotto;
  • L’elenco (in ordine decrescente) degli ingredienti;
  • La presenza, nell’alimento, di ingredienti o coadiuvanti tecnologici che provocano allergie o intolleranze alimentari (sono 14 classi di sostanze allergeniche, elencate nell’Allegato II del regolamento UE 1169/2011);
  • Le quantità di taluni ingredienti o categorie di ingredienti;
  • La quantità netta dell’alimento;
  • Il termine minimo di conservazione o la data di scadenza;
  • Le condizioni particolari di conservazione e/o le condizioni d’impiego (sia prima dell’apertura della confezione che dopo, se necessario);
  • Il nome o la ragione sociale e l’indirizzo dell’operatore del settore alimentare come definito all’articolo 8, paragrafo 1;
  • Il paese d’origine o il luogo di provenienza, ove previsto;
  • Le istruzioni per l’uso, nei casi in cui la loro omissione renderebbe difficile un uso adeguato dell’alimento;
  • Per le bevande che contengono più di 1,2 % di alcol in volume, il titolo alcolometrico volumico effettivo;
  • La dichiarazione nutrizionale;

N.B. Il regolamento UE 1169/2011 non obbliga a dichiarare lo stabilimento di produzione.

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In aggiunta alle indicazioni obbligatorie previste dal suddetto regolamento UE 1169/2011, è anche obbligatorio riportare le informazioni relative allo smaltimento degli imballaggi che costituiscono l’unità di vendita, in ottemperanza al decreto legislativo N° 116 del 3 settembre 2020.

E’ il caso della commercializzazione B2B: l’operatore del settore alimentare A vende il prodotto all’operatore del settore alimentare B, il quale vende il prodotto al consumatore finale. A tal proposito vale quanto stabilito dal punto 7 dell’articolo 8 del regolamento UE 1169/2011.

Ciò significa che le informazioni obbligatorie descritte nei paragrafi precedenti possono essere dichiarate anche semplicemente per mezzo del documento di trasporto, quindi, non necessariamente sull’etichetta; tuttavia, le informazioni di cui all’articolo 9, paragrafo 1 lettere a, f, g, h (denominazione del prodotto, termine minimo di conservazione/data di scadenza, condizioni di conservazione e/o condizioni di impiego, ragione sociale e sede legale), devono comparire ANCHE sull’imballaggio esterno (CARTONE).

Indicazioni Obbligatorie Aggiuntive per Categorie Specifiche di Prodotto (Articolo 10)

Per categorie specifiche di prodotti, si devono riportare delle dichiarazioni obbligatorie aggiuntive, oltre a quelle sopra descritte: questo aspetto deve essere seriamente preso in considerazione per creare l’etichetta di un prodotto alimentare a norma di legge.

Vi sono molti casi in cui bisogna inserire le dichiarazioni aggiuntive la maggior dei quali sono riportati nell’Allegato III del Regolamento UE 1169/2011. Tuttavia, vi sono anche dichiarazioni aggiuntive stabilite da norme specifiche; nelle tabelle seguenti elenco le dichiarazioni aggiuntive da riportare vicino alla denominazione del prodotto (TABELLA 1) e le dichiarazioni aggiuntive da riportare dopo la lista ingredienti (TABELLA 2).

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Alimento Dicitura
Alimenti contenenti uno o più edulcoranti «con edulcorante/i»
Alimenti contenenti zuccheri ed edulcoranti «con zucchero/i ed edulcorante/i»
Alimenti contenenti aspartame «contiene aspartame (una fonte di fenilalanina)»
Alimenti contenenti più del 10 % di polioli aggiunti «un consumo eccessivo può avere effetti lassativi»
Dolciumi o bevande contenenti acido glicirrizico «contiene liquirizia» (subito dopo l’elenco degli ingredienti)
Dolciumi contenenti acido glicirrizico (≥ 4 g/kg) «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione»
Bevande contenenti acido glicirrizico «contiene liquirizia - evitare il consumo eccessivo in caso di ipertensione»
Bevande con caffeina (> 150 mg/l) «elevato tenore di caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza e l’allattamento»
Alimenti con aggiunta di caffeina «contiene caffeina. Non raccomandato per i bambini e durante la gravidanza»
Esempio di etichetta alimentare

Aspetti Normativi Legati all’Utilizzo dell’Aggettivo “Artigianale”

Sarà capitato a tutti di andare a fare la spesa al supermercato e vedere esposti dei prodotti che si vantano di essere “artigianali”: “confettura artigianale”, “biscotti artigianali”, “pasta artigianale”, ecc.

Vi è questa mania di volere mettere dappertutto questo aggettivo come a voler enfatizzare una qualità superiore del prodotto rispetto ad un altro prodotto simile; supponiamo, ad esempio, che un imprenditore produca biscotti e che, invece di usare un rullo formatore che produce migliaia di biscotti all’ora, li forma uno ad uno manualmente e scriva in etichetta che i suoi biscotti sono artigianali. E’ una discriminante per poter ammettere che tali biscotti sono qualitativamente migliori di quelli prodotti industrialmente? Certamente no, però il messaggio che si vuole trasmettere è quello.

La qualità del prodotto non è determinata dal fatto che esso sia stato fatto con l’utilizzo di tecniche artigianali ma dipende da altri fattori: la qualità degli ingredienti ed imballi utilizzati, le condizioni igieniche di lavorazione, le condizioni di stoccaggio e commercializzazione, ecc. Sono fattori che non sempre sono tangibili ma fanno la differenza.

In realtà, l’aggettivo “ARTIGIANALE” andrebbe utilizzato con una certa cautela, altrimenti si rischia di incorrere in sanzioni amministrative.

Quando si può utilizzare l’aggettivo “PRODOTTO ARTIGIANALE”?

Per rispondere a questa domanda faccio un richiamo al Regolamento UE 1169/2011 Articolo 7 (Pratiche leali di informazione), punto 1, lettera c:

Articolo 7 1. Le informazioni sugli alimenti non inducono in errore, in particolare: c) suggerendo che l’alimento possiede caratteristiche particolari, quando in realtà tutti gli alimenti analoghi possiedono le stesse caratteristiche, in particolare evidenziando in modo esplicito la presenza o l’assenza di determinati ingredienti e/o sostanze nutritive;

L’abuso del termine “Artigianale” si può configurare come violazione delle prescrizioni del suddetto articolo. Se proprio si vuole mettere in evidenza che il prodotto è stato realizzato in un’azienda artigiana lo si può fare scrivendo, accanto alla denominazione di vendita, la dicitura: “prodotto in laboratorio artigianale”, oppure “Prodotto da Azienda artigiana” se l’azienda in questione possiede i requisiti stabiliti dalla LEGGE 443/85, per le aziende artigianali.

La Circolare del Ministero delle Attività Produttive N° 168 del 10 Novembre 2003 fa chiarezza sull’uso di termini quali: “artigianale”, “lavorato a mano”, “integrale”, ecc.

Al punto F (Prodotti artigianali) dice che spesso, nella commercializzazione di taluni prodotti alimentari viene fatto riferimento con una certa enfasi alla “produzione artigianale” come se si trattasse di una garanzia di qualità organolettica, nutritiva o sanitaria superiore.

E’ vero che l’uso di diciture concernenti le caratteristiche del metodo di produzione costituisce una garanzia fornita al consumatore sul metodo, ma non si traduce, di regola, anche in un aumento della qualita’ del prodotto finito in termini di caratteristiche ingredientistiche, nutrizionali, chimico-fisiche, organolettiche ed igienico-sanitarie.

Al medesimo punto ribadisce che l’utilizzo di alcuni termini come “lavorato a mano” e simili è ingannevole quando solo alcune fasi secondarie e collaterali della produzione sono effettuate a mano e che tale termine può essere utilizzato solo quando tutte o la maggior parte delle fasi del processo vengono condotte manualmente.

Vi sono, tuttavia, dei casi in cui parlare di prodotto artigianale ha senso perchè effettivamente il prodotto artigianale possiede caratteristiche differenti rispetto al prodotto industriale. Nei capitoli che seguono, descrivo 3 casi in cui è possibile utilizzare l’aggettivo “ARTIGIANALE”: il gelato, le bevande spiritose e la birra.

Utilizzo dell’aggettivo “Artigianale”: la Birra

Per quanto riguarda la birra, essa è regolamentata dalla legge 1354 del 16 agosto 1962.

In effetti, all’articolo 2 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, dopo il comma 4 è stato aggiunto il comma 4-bis, che recita:

“Si definisce birra artigianale la birra prodotta da piccoli birrifici indipendenti e non sottoposta, durante la fase di produzione, a processi di pastorizzazione e di microfiltrazione. Ai fini del presente comma s’intende per piccolo birrificio indipendente un birrificio che sia legalmente ed economicamente indipendente da qualsiasi altro birrificio, che utilizzi impianti fisicamente distinti da quelli di qualsiasi altro birrificio, che non operi sotto licenza di utilizzo dei diritti di proprietà immateriale altrui e la cui produzione annua non superi 200.000 ettolitri, includendo in questo quantitativo le quantità di birra prodotte per conto di terzi”.

Utilizzo dell’aggettivo “Artigianale”: le Bevande Spiritose

In Italia è ammesso l’uso dell’aggettivo “Artigianale” per le bevande spiritose; tuttavia bisogna fare attenzione a non contravvenire al sopra menzionato articolo 7 del regolamento UE 1169/2011 (Pratiche leali di informazione), altrimenti si rischiano delle sanzioni.

Per poter utilizzare l’aggettivo “Artigianale” è necessario che il processo di produzione sia effettivamente artigianale, vale a dire:

  • La produzione deve essere svolta manualmente oppure con l’utilizzo di attrezzature tradizionali;
  • I lotti di produzione devono essere di piccola entità

Utilizzo dell’aggettivo “Artigianale”: il Gelato

Negli ultimi anni si sente sempre piu’ spesso parlare di gelato artigianale. Tuttavia non è semplice stabilire la differenza tra un gelato artigianale e un gelato non artigianale anche perchè non esiste una normativa in merito.

La normativa definisce solo i requisiti che deve avere una gelateria artigianale, essi sono definiti dalla Legge Quadro per l’Artigianato (n. 443 dell’8 agosto 1985), che all’ articolo 2 recita:

“È imprenditore artigiano colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità di titolare, l’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri ed i rischi inerenti alla sua direzione e gestione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro, anche manuale, nel processo produttivo.” Ma ciò non significa che il gelato realizzato da una gelateria artigianale abbia per forza i requisiti necessari per poter essere definito “artigianale”

Quali requisiti deve avere il gelato per potersi definire “artigianale”

Anche se non vi sono delle norme specifiche, vi sono delle regole piu’ o meno condivise tra i vari organi competenti ed associazioni di categoria in base alle quali il termine “gelato artigianale” può essere utilizzato. Vediamole:

Struttura aziendale e processo di produzione
  • Le dimensioni e la tipologia della gelateria devono rispettare i requisiti definiti per le aziende artigianali;
  • Il gelato deve essere prodotto in laboratorio annesso al punto vendita oppure nelle vicinanze del punto vendita (nel caso di laboratorio artigianale con più punti vendita); in ogni caso, a una distanza che non richieda il congelamento della base liquida e lo scongelamento in negozio, con successiva mantecazione;
  • La miscela deve essere portata allo stato cremoso mediante congelamento rapido e contemporanea agitazione per incorporare una quantità di aria variabile dal 25 al 30%. Appena preparato, il gelato è molto cremoso, perché i cristalli di ghiaccio sono finissimi.
  • Il gelato può definirsi artigianale se ha una consistenza cremosa; se, viceversa, presenta grossi cristalli di ghiaccio vuol dire che ha subìto un processo di scongelamento e ricongelamento e non può definirsi tale.
Composizione

Per potersi definire “artigianale” il gelato deve avere i seguenti requisiti:

  • Gli ingredienti utilizzati devono essere di ottima qualità; si deve utilizzare il latte fresco, le uova fresche e la frutta fresca; nei mesi piu’ freddi si può utilizzare la purea di frutta preparata in estate e mantenuta in freezer alla temperatura massima di -18 °;
  • Non si devono utilizzare grassi idrogenati, conservanti, coloranti, emulsionanti, addensanti;
  • Devono essere a basso contenuto di zucchero e ad alto contenuto di frutta;
Colore

Il colore deve essere congruente col gusto dichiarato (ad esempio, il gusto al pistacchio non avrà un colore verde acceso, ma un tenue color pastello, il gusto albicocca non sarà mai un arancione intenso, bensì un arancio pallido).

Bisogna diffidare dei gelati con colori troppo accesi; molto probabilmente sono stati utilizzati coloranti, anche se non sono dichiarati oppure sono stati utilizzati i semilavorati già pronti che, spesso contengono coloranti.

Sapore

Il gelato non deve essere troppo dolce; significherebbe che è stato aggiunto troppo zucchero oppure che sono stati utilizzati gli sciroppi; si deve avvertire il sapore della frutta dichiarata.

Consistenza

La consistenza deve essere cremosa; se è troppo oleosa significa che sono stati utilizzati troppi grassi; se si attacca al palato, significa che c’è troppo ghiaccio in quanto è stata utilizzata troppa acqua.

La velocità di fusione del gelato può determinarne la qualità. Se il gelato si scioglie troppo rapidamente significa che gli ingredienti non sono stati ben bilanciati, magari a causa dell’utilizzo di troppo zucchero o di materie prime di scarsa qualità. Se, al contrario, il gelato non si scioglie dopo un po’ che teniamo il nostro cono o la nostra coppetta in mano, potrebbe essere segno della presenza di addensanti.

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