Ognuno di noi ha tenuto tra le mani una ricetta medica svariate volte, emessa dal medico di medicina generale (MMG), dal pediatra di libera scelta, da un medico specialista, ma in alcuni casi capita di ritrovarsi un po’ confusi. Sì, perché un tempo c’era una divisione molto semplice; da un lato c’erano le ricette rosse (o rosa), compilate a mano dal medico di base o dal pediatra, e dall’altro la ricetta bianca, preparata dallo specialista privato.

Questa divisione netta ci consentiva di conoscere alla perfezione quello che avremmo dovuto fare in un secondo momento. Con la ricetta rossa, potevamo andare direttamente in farmacia o nella struttura medico-sanitaria e ottenere il farmaco, l’esame o la prestazione, pagando solo l’eventuale ticket. Con la ricetta bianca, avevamo invece due opzioni:

  • se il farmaco o la prestazione erano coperti dal SSN, allora con la ricetta dello specialista privato si andava dal proprio MMG per farsi “segnare” quanto prescritto sulla ricetta rossa;
  • se, invece, non erano coperti dal SSN, ci si organizzava privatamente, pagando per intero quanto necessario.

Tutto semplice. Da qualche anno, però, le cose sono un po’ cambiate. Vediamo insieme tutto quello che c’è da sapere sulle ricette mediche.

Iniziamo dalle basi. La prescrizione medica è così definita dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.” La ricetta medica è un documento che consente al medico di indicare il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico, prestazione medica specialistica, a cui il paziente deve accedere. Queste prestazioni, farmacologiche e/o medico-sanitarie, possono essere erogate a carico del SSN o del paziente, secondo quanto indicato rispettivamente dalle Note AIFA e dai LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza.

Quante tipologie di ricetta esistono

Le prescrizioni mediche possono essere indicate in diverse modalità, che si traducono in differenti tipologie di ricette. Nello specifico, esistono le seguenti ricette mediche:

Leggi anche: Composizione e Usi di Glucosio e Sciroppo

  • Ricetta rossa (o rosa)
  • Ricetta bianca
  • Ricetta elettronica
  • Ricetta ripetibile e Ricetta non ripetibile
  • Ricetta limitativa
  • Ricette ministeriali speciali

Scopriamole una alla volta, nel dettaglio.

1. Ricetta Rossa (o rosa)

La ricetta rossa (o rosa) è la ricetta medica alla quale siamo abituati da molti anni, caratterizzata dai bordi rossi, destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del SSN. Solo alcuni medici sono autorizzati a emettere ricette rosse:

  • i medici di medicina generale convenzionati con il SSN;
  • i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica;
  • i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN;
  • gli specialisti ambulatoriali interni;
  • i medici dipendenti del SSN.

Quindi, semplificando, non possono prescrivere farmaci o prestazioni mediche sul ricettario rosa i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. Infatti, i blocchetti contenenti i moduli - stampati, ricordiamolo, su una particolare filigrana realizzata daIl’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - vengono consegnati direttamente dall’ASL territoriale di competenza ai medici autorizzati.

La ricetta rossa può essere compilata a mano o al computer, ed è stata (parzialmente) dematerializzata a partire dal 2016. Il perché abbiamo specificato “parzialmente” lo spiegheremo più avanti nell’articolo, nel paragrafo dedicato alla ricetta elettronica. Le ragioni alla base della dematerializzazione sono da individuare sia nel desiderio di ottimizzare il processo - con evidenti vantaggi, come vedremo - ma anche nella necessità di ridurre i costi di produzione. Infatti, essendo il modulo stampato su carta speciale, il costo si aggirava in media sui 400 milioni all’anno, una spesa tutt’altro che irrilevante.

2. Ricetta Bianca

Con il termine ricetta bianca si indica la prescrizione medica emessa da un medico privato, non convenzionato con il SSN, quindi non autorizzato all’utilizzo della ricetta rossa. Sono, di fatto, le ricette prodotte dai medici specialisti, quelli ai quali ci rivolgiamo e la cui spesa è interamente a nostro carico.

Leggi anche: Usare il Lievito nel Microonde

Anche i medici dell’ASL e convenzionati, in realtà, posso emettere ricette bianche, nel momento in cui ritengono necessario prescrivere all’assistito farmaci o prestazioni non coperte dal SSN. Come accennato all’inizio, il medico può indicare sulla ricetta bianca anche dei farmaci o delle prestazioni coperte dal SSN, che dovranno però sempre essere prescritte poi dal medico di medicina generale, dal pediatra, e così via.

Ad esempio, se il farmaco prescritto su ricetta bianca fosse coperto dal SSN, recandosi in farmacia con questa prescrizione non si potrebbe usufruire di questo sostegno pubblico, pagando così per intero il costo del prodotto. Lo stesso dicasi per visite, esami, interventi, prestazioni.

Definita “bianca” per convenzione, in realtà può essere stampata su carta di qualsiasi foggia e colore, ma nella stragrande maggioranza dei casi i medici utilizzano classici blocchi di fogli bianchi, sui quali devono essere riportati i dati del medico, la firma e il timbro. Possono essere scritte a mano o al computer.

3. Ricetta Elettronica

Quando si parla di ricetta elettronica è facile confondersi. In effetti, molti sono convinti che per essere definita elettronica sia sufficiente la sua elaborazione al computer, in antitesi quindi a quella scritta a mano, ma non è così. Insomma, non è la ricetta rossa stampata al computer, ma quella bianca, in formato A5 (metà foglio di stampante, per intenderci), prodotta sempre e solo dai medici autorizzati all’emissione di quelle rosse.

La ricetta elettronica, introdotta nel 2016 per dematerializzare le prescrizioni mediche a carico del SSN - oltre che per il risparmio economico a cui abbiamo fatto riferimento prima - è una evoluzione della ricetta rossa. Il medico, utilizzando un software dedicato, compila la ricetta così come avrebbe fatto con quella rossa, stampando poi quello che sarebbe più corretto definire un promemoria, che consente al paziente di andare in farmacia o presso la struttura convenzionata.

Leggi anche: Lievito per Dolci o Salato: Quando Usare Quale

Infatti, la prescrizione viene registrata telematica in un database, reperibile dagli enti autorizzati tramite il cosiddetto Numero di Ricetta Elettronica, altrimenti NRE.

La ricetta elettronica ha prodotto numerosi vantaggi:

  • parziale dematerializzazione, non totale in quanto viene comunque sempre stampata un promemoria e perché, come vedremo, non sempre può sostituire quella rossa;
  • riduzione netta dell’emissione di ricette rosse su carta filigranata, con relativo risparmio economico;
  • possibilità di accedere alla prescrizione anche in assenza materiale della ricetta cartacea, purché si sia in possesso del NRE. Banalmente, se hai dimenticato la ricetta a casa, oppure hai chiesto a un familiare di passare in farmacia a ritirare un farmaco, è sufficiente fornire a quest’ultimo il codice NRE da comunicare al farmacista;
  • la ricetta elettronica ha validità in tutto il Paese, a differenza della ricetta rossa tradizionale. Infatti, quest’ultima ha validità solo nella Regione di residenza, al di fuori della quale il farmaco o la prestazione risulta a carico del cittadino. Ora, invece, la validità, e la conseguente possibilità di sostenere solo il costo del ticket, è estesa a tutto il territorio nazionale, pagando, però, il ticket della regione di residenza.
Tabella riassuntiva delle tipologie di ricette e delle loro caratteristiche principali
Tipo di Ricetta Erogazione a carico di Chi può prescriverla Validità
Rossa (o rosa) SSN Medici convenzionati con il SSN Regione di residenza
Bianca Paziente Medici privati o medici SSN per prestazioni non coperte 6 mesi (salvo eccezioni)
Elettronica SSN Medici autorizzati all'emissione di ricette rosse Territorio nazionale

Come accennato prima, non sempre è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. Nello specifico, è necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni:

  • ossigeno;
  • farmaci stupefacenti;
  • sostanze psicotrope;
  • farmaci in distribuzione per conto;
  • farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA;
  • farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA.

4. Ricetta Ripetibile (R.R.) e Ricetta Non ripetibile (R.N.R.)

La ricetta rossa, così come quella elettronica, può avere una duplice validità. Queste due possono essere, infatti, Ripetibili o Non ripetibili. Cosa vuol dire?

  • la ricetta ripetibile prevede che la ripetibilità della vendita sia consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi, e comunque per non più di 10 volte. Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di tre volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità;
  • la ricetta non ripetibile può essere utilizzata, come suggerisce il nome stesso, una sola volta. Hanno una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta. Questa tipologia di ricetta si riferisce in particolare a quei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.

5. Ricetta limitativa

I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti. Sono autorizzati a emettere questa tipologia di ricetta solo i centri ospedalieri o gli specialisti, in relazione alla prescrizioni delle seguenti tre categorie di farmaci:

  • medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero, che riportano sulla confezione la dicitura “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”;
  • medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Sulla ricetta deve essere indicato il centro o lo specialista che ha elaborato la diagnosi, e può essere utilizzata solo una volta;
  • medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio.

Tutti i segreti della RICETTA MEDICA DEMATERIALIZZATA!

Esistono due tipi di ricetta: quella del ricettario regionale, che permette l’erogazione di farmaci e prestazioni a carico del servizio sanitario provinciale (SSP); la cosiddetta ricetta “bianca” del ricettario personale del medico, che permette comunque l’erogazione delle prestazioni e dei farmaci, a completo carico del cittadino.

Le prestazioni prenotabili con la ricetta del SSP non riconducibili a ciclo di terapie devono essere prescritte singolarmente: su ogni impegnativa può essere indicata una sola prestazione. Fanno eccezione le impegnative per pazienti titolari di esenzione da ticket per reddito: in questi casi possono essere indicate fino a 8 prestazioni per ogni ricetta.

I Codici di esenzione devono essere sempre indicati dal medico sull'impegnativa al momento della prescrizione. Per la prescrizione di una ricetta o impegnativa rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale (medico curante/di famiglia).

Il Servizio politiche del farmaco e assistenza farmaceutica, in integrazione con gli altri Servizi che fanno parte del Dipartimento di governance, contribuisce all’assolvimento dei mandati del dipartimento stesso quale supporto al Consiglio di direzione nella funzione di pianificazione strategica, programmazione e controllo.

Sulle ricette ripetibili non è necessario indicare il nome e cognome dell'assistito, a meno che il paziente stesso lo richieda o a meno che il medico lo ritenga indispensabile per un'effettiva necessità derivante dalle particolari condizioni del paziente o da una speciale modalità di preparazione o di utilizzazione. L'indicazione del dosaggio non è obbligatoria, ma è fortemente raccomandata per evitare equivoci nella dispensazione del farmaco. In ogni caso, se manca l'indicazione del dosaggio, il farmacista è tenuto a consegnare la confezione con la minor quantità possibile di principio attivo.

Non necessariamente. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer.

Sì, dal 31 gennaio 2022 il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia hanno attivato sul portale "Sistema Tessera Sanitaria" (www.sistemats.it) la possibilità per ogni medico di rilasciare la ricetta bianca in formato elettronico, secondo specifiche tecniche stabilite a livello nazionale.

La ricetta bianca elettronica riguarda tutti i medicinali con AIC vendibili al pubblico, con le eventuali limitazioni previste per i medicinali soggetti a prescrizione medica limitativa (medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Su ricetta bianca elettronica potranno essere indicati anche medicinali con AIC non soggetti a prescrizione medica (SOP e OTC).

Per i farmaci di classe A la prescrizione può essere effettuata:

  1. Solo con gruppo di equivalenza AIFA
  2. Con gruppo di equivalenza AIFA e un AIC di farmaco appartenente al gruppo come indicazione non vincolante per il farmacista

I farmaci prescritti con la "ricetta bianca" sia cartacea che elettronica sono sempre a totale carico dell'assistito. La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve.

Entro questi limiti, quindi, la ricetta è "ripetibile" nel senso che l'assistito può continuare ad esibirla al farmacista per acquistare i farmaci, fino al termine della sua validità. Infatti, ogni volta che viene presentata al farmacista per l'acquisto del medicinale, la ricetta viene timbrata ma poi riconsegnata all'assistito per il suo uso futuro.

I farmaci che per il loro uso continuato possono determinare stati tossici o, comunque, rischi particolarmente elevati per la salute del paziente, possono essere prescritti soltanto con una ricetta "non ripetibile".

La ricetta "non ripetibile" può essere presentata in farmacia entro trenta giorni dalla data della sua compilazione. No, la prescrizione di medicinali è attività tipica ed esclusiva del medico.

Le leggi che disciplinano il funzionamento del SSN prevedono che il costo dei farmaci classificati in fascia A dall'AIFA sia a totale o parziale carico dello Stato. In questo caso, il medico deve necessariamente utilizzare il cosiddetto "ricettario rosa".

I medici di medicina generale convenzionati con il SSN, i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica, i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN, gli specialisti ambulatoriali interni, i medici dipendenti del SSN. Non possono, quindi, prescrivere sul "ricettario rosa" i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN.

I medici dipendenti e convenzionati con il SSN utilizzano le "ricette rosa" per la prescrizione di farmaci solo e soltanto nell'ambito dell'esercizio della loro attività istituzionale di medici pubblici. Ciò significa che se il medico svolge anche attività privata, in quel contesto egli non è più un "medico pubblico" bensì un medico privato e quindi non può prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta "ricetta bianca".

A titolo di esempio, il medico di famiglia che svolge anche attività libero professionale, come libero professionista non può usare il "ricettario rosa", così come il medico ospedaliero che svolge anche attività libero professionale in intra o extra moenia, in quell'ambito non può usare il "ricettario rosa".

I medici specializzandi possono prescrivere farmaci utilizzando il "ricettario rosa" in carico al loro tutor, purchè venga apposto il doppio timbro, del tutor e dello specializzando, e la firma di quest'ultimo. Allo stesso modo i sostituti dei medici di famiglia possono utilizzare il "ricettario rosa" in carico al medico titolare, apponendo il doppio timbro, del titolare e del sostituto, e la firma di quest'ultimo.

Quest'ultima, in definitiva, è una ricetta non ripetibile che richiede l'utilizzo di un modulo specifico. In linea di principio sì, con l'aggiunta che sulla ricetta a carico del SSN deve essere indicato il nome e il cognome dell'assistito, il suo codice fiscale, il codice dell'Azienda Sanitaria di riferimento, gli eventuali codici e motivi di esenzione e l'eventuale nota AIFA pertinente.

Perché questa ricetta non serve solo per ritirare i medicinali in farmacia, ma serve anche al farmacista per farsi rimborsare dallo Stato il costo dei medicinali forniti agli assistiti. Questa ricetta, quindi, ha anche una finalità amministrativa e contabile perchè con essa il medico pone a carico della finanza pubblica la spesa dei medicinali. Per questo motivo, la sua redazione richiede la massima attenzione ed il massimo scrupolo.

Esatto, infatti la ricetta a carico del SSN, essendo prodotta da un medico dipendente o convenzionato con il SSN, ha la natura giuridica di atto pubblico ed il medico prescrittore assume la qualifica di pubblico ufficiale (medico dipendente) o incaricato di pubblico servizio (medico convenzionato), con pene molto severe in caso di falsità. La "ricetta bianca", invece, è una scrittura privata e quindi la sua eventuale falsità soggiace a pene meno severe, anche se comunque non certo irrilevanti.

La prescrizione di un medicinale presuppone che il medico abbia visitato il paziente e abbia riscontrato l'esistenza di una patologia per la cui cura è necessario il farmaco prescritto nella ricetta. Per cui la prescrizione di un medicinale effettuata senza constatare personalmente l'esistenza di una patologia espone il medico al rischio di incorrere nel reato di falso ideologico. Ovviamente questo principio vale in senso generale, nel senso che se il medico conosce il paziente ed è a conoscenza del tipo di patologia da cui è affetto (ad esempio, una malattia cronica), può anche rilasciare la ricetta senza dover necessariamente visitare ogni volta il paziente.

No, se il medico ha indicato sulla ricetta l'avvertimento espresso "farmaco non sostituibile". Se questa indicazione non c'è, il farmacista per legge deve informare l'assistito dell'eventuale esistenza di un farmaco equivalente (cosiddetto "generico") avente il medesimo principio attivo e l'assistito può acconsentire di ricevere il medicinale equivalente al posto di quello di marca.

Per esempio quando l'assistito, dimesso il giorno precedente dall'ospedale, richiede al farmacista un cortisonico iniettabile mostrando la documentazione ospedaliera che raccomanda il trattamento con quel tipo di farmaco. Oppure quando il paziente chiede al farmacista un farmaco per il quale è già presente in farmacia una ricetta non anteriore a sei mesi, con la stessa prescrizione.

E' la ricetta che contiene la prescrizione di medicinali la cui utilizzazione è limitata all'ambiente ospedaliero e che riportano sulla confezione la dicitura: "Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico". E' pure una ricetta "limitativa" quella che prescrive farmaci vendibili al pubblico, ma solo dietro piano terapeutico di centri ospedalieri o di particolari categorie di medici specialisti.

É la ricetta "a ricalco" (RMR) che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.

I medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali stupefacenti, se sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore, vanno prescritti esclusivamente con il ricettario “a ricalco” (RMR). Per i medicinali dell’allegato III-bis rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali (forme farmaceutiche parenterali) prescritti per la terapia del dolore e per la prescrizione di medicinali ricollocati nella sezione D della tabella dei medicinali, in forma non iniettabile, si può utilizzare anche il ricettario rosa del SSN, in alternativa al RMR, ma non può mai essere utilizzata la ricetta bianca.

La ricetta è non ripetibile e viene ritirata dal farmacista. No, tutti i medici sono abilitati a prescrivere i farmaci stupefacenti, ma esclusivamente tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL che ogni medico, quindi, è tenuto ad avere.

Dal punto di vista legale, nessuna norma vieta al medico di farsi una "auto-ricettazione" di farmaci o di analisi, fermo restando che deve trattarsi di una ricetta bianca, con oneri a suo carico. Tuttavia dal punto di vista etico e deontologico è sempre meglio evitare di farlo ed è senz'altro preferibile rivolgersi ad un collega in quanto la prudente valutazione oggettiva di un medico terzo è certamente più scientifica dell'opinione personale del medico malato, che a causa della patologia potrebbe avere una valutazione distorta del suo stato di salute.

Del resto ogni medico, così come ogni cittadino, ha un suo medico di famiglia, quindi è sempre meglio rivolgersi al collega medico di fiducia. Ricordiamo cosa diceva Sir William Oster (Fondatore del Johns Hopkins School of Medicine): "Il medico che si cura da sé ha un pazzo per paziente"...

Gli odontoiatri possono prescrivere tutti i medicamenti necessari all'esercizio della loro professione. Questo significa che possono prescrivere alcune classi di farmaci più comunemente necessari alla professione odontoiatrica, quali gli analgesici-antinfiammatori, gli anestetici locali, gli antibiotici attivi sulla flora patogena del cavo orale. A contrario, all'odontoiatra non compete la prescrizione di farmaci per la terapia di malattie non odontoiatriche.

tags: #Ricetta

Post popolari: