La dispensazione di farmaci senza ricetta medica è una pratica generalmente vietata, ma esistono delle eccezioni ben definite. Il Decreto Ministeriale del 31 marzo 2008 stabilisce le condizioni in cui tale dispensazione è possibile in caso di estrema necessità e urgenza.
Queste condizioni includono:
- Quando il farmaco è necessario per non interrompere il trattamento di una patologia cronica.
- Quando è necessario per non interrompere un ciclo terapeutico.
- Quando è necessario per proseguire, dopo la dimissione, una terapia instaurata in ospedale.
Tuttavia, è fondamentale sottolineare che da questa possibilità sono esclusi i medicinali stupefacenti di cui al DPR 309/1990, indipendentemente dalla sezione in cui siano inseriti, e quelli assoggettati a prescrizione medica limitativa (farmaci vendibili al pubblico solo su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti). Inoltre, i farmaci dispensati in urgenza non possono essere posti a carico del Servizio Sanitario Nazionale (SSN).
Condizioni Necessarie per la Dispensazione d'Urgenza
Per poter procedere alla dispensazione d’urgenza, è necessario che sussistano alcune condizioni che testimonino che il medicinale richiesto sia stato a suo tempo prescritto. Queste condizioni variano a seconda dei casi:
Farmaci per patologie croniche
Se si tratta di un medicinale per patologia cronica, la dispensazione è ammessa se:
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- In farmacia sono presenti ricette mediche riferite allo stesso paziente nelle quali è prescritto il farmaco richiesto.
- Il paziente ha un documento rilasciato dall’autorità sanitaria o sottoscritto dal medico curante attestante la patologia per la quale è indicato il farmaco.
- Il paziente esibisce una ricetta con validità scaduta da non oltre trenta giorni (in tal caso il farmacista è tenuto ad apportare un’annotazione sulla ricetta che impedisca la sua riutilizzazione).
- Il farmacista ha conoscenza diretta dello stato di salute del paziente e del trattamento in corso.
Quando dai documenti esibiti non emerga l’indicazione del medicinale, ma soltanto della patologia, il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione dell’insulina.
Interruzione di un trattamento
Qualora il paziente necessiti di non interrompere un trattamento, per esempio una terapia antibiotica, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto a condizione che siano disponibili elementi che confermino che il paziente è in trattamento, come:
- Presenza in farmacia di una prescrizione medica rilasciata in una data che faccia presumere che il paziente sia ancora in trattamento con il medicinale richiesto.
- Esibizione di una confezione inutilizzabile, ad esempio un flaconcino danneggiato.
Il cliente è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione di assunzione di responsabilità circa la veridicità del trattamento con il medicinale richiesto. Non è ammessa la dispensazione di medicinali iniettabili con la sola esclusione degli antibiotici in flacone monodose.
Prosecuzione di un trattamento avviato in ospedale
Qualora la richiesta risponda alla necessità di proseguire un trattamento avviato in ospedale, il farmacista può consegnare il medicinale richiesto in caso di esibizione di documentazione di dimissione ospedaliera emessa il giorno di acquisto o nei due giorni immediatamente precedenti, dalla quale risulti prescritta o, comunque, raccomandata la prosecuzione della terapia con il farmaco richiesto. In tal caso è ammessa anche la consegna di medicinali iniettabili.
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Limitazioni e Responsabilità del Farmacista
Il farmacista è tenuto a consegnare una sola confezione con il più basso numero di unità posologiche del farmaco richiesto, tranne il caso di antibiotici iniettabili monodose che possono essere consegnati in una quantità sufficiente ad assicurare la continuità del trattamento fino alla possibilità di contatto del paziente con il medico prescrittore.
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Il farmacista è tenuto a ricordare al cliente che la consegna del farmaco senza ricetta è una procedura eccezionale e che il cliente deve comunque informare il medico curante del ricorso alla procedura.
| Situazione | Condizioni | Limitazioni |
|---|---|---|
| Patologia Cronica | Ricette precedenti, documento sanitario, ricetta scaduta (max 30 gg), conoscenza diretta del farmacista | Esclusi iniettabili (eccetto insulina) |
| Interruzione Terapia | Prescrizione recente, confezione inutilizzabile | Esclusi iniettabili (eccetto antibiotici monodose) |
| Post-Dimissione Ospedaliera | Documento di dimissione (max 2 giorni precedenti) | Nessuna limitazione (inclusi iniettabili) |
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