Ognuno di noi ha tenuto tra le mani una ricetta medica svariate volte, emessa dal medico di medicina generale (MMG), dal pediatra di libera scelta, da un medico specialista, ma in alcuni casi capita di ritrovarsi un po’ confusi. Facciamo chiarezza sul tema delle ricette mediche, per scoprire cosa c’è da sapere.
La prescrizione medica è così definita dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.” La ricetta medica è un documento che consente al medico di indicare il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico, prestazione medica specialistica, a cui il paziente deve accedere. Queste prestazioni, farmacologiche e/o medico-sanitarie, possono essere erogate a carico del SSN o del paziente, secondo quanto indicato rispettivamente dalle Note AIFA e dai LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza.
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Quante Tipologie di Ricetta Esistono?
Le prescrizioni mediche possono essere indicate in diverse modalità, che si traducono in differenti tipologie di ricette. Nello specifico, esistono le seguenti ricette mediche:
- Ricetta rossa (o rosa)
- Ricetta bianca
- Ricetta elettronica
- Ricetta ripetibile e Ricetta non ripetibile
- Ricetta limitativa
- Ricette ministeriali speciali
Scopriamole una alla volta, nel dettaglio.
1. Ricetta Rossa (o Rosa)
La ricetta rossa (o rosa) è la ricetta medica alla quale siamo abituati da molti anni, caratterizzata dai bordi rossi, destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del SSN. Solo alcuni medici sono autorizzati a emettere ricette rosse:
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- I medici di medicina generale convenzionati con il SSN
- I medici addetti alla continuità assistenziale pubblica
- I pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN
- Gli specialisti ambulatoriali interni
- I medici dipendenti del SSN
Quindi, semplificando, non possono prescrivere farmaci o prestazioni mediche sul ricettario rosa i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. Infatti, i blocchetti contenenti i moduli - stampati, ricordiamolo, su una particolare filigrana realizzata daIl’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - vengono consegnati direttamente dall’ASL territoriale di competenza ai medici autorizzati.
La ricetta rossa può essere compilata a mano o al computer, ed è stata (parzialmente) dematerializzata a partire dal 2016. Le ragioni alla base della dematerializzazione sono da individuare sia nel desiderio di ottimizzare il processo - con evidenti vantaggi, come vedremo - ma anche nella necessità di ridurre i costi di produzione. Infatti, essendo il modulo stampato su carta speciale, il costo si aggirava in media sui 400 milioni all’anno, una spesa tutt'altro che irrilevante.
2. Ricetta Bianca
Con il termine ricetta bianca si indica la prescrizione medica emessa da un medico privato, non convenzionato con il SSN, quindi non autorizzato all’utilizzo della ricetta rossa. Sono, di fatto, le ricette prodotte dai medici specialisti, quelli ai quali ci rivolgiamo e la cui spesa è interamente a nostro carico.
Anche i medici dell’ASL e convenzionati, in realtà, posso emettere ricette bianche, nel momento in cui ritengono necessario prescrivere all’assistito farmaci o prestazioni non coperte dal SSN. Come accennato all’inizio, il medico può indicare sulla ricetta bianca anche dei farmaci o delle prestazioni coperte dal SSN, che dovranno però sempre essere prescritte poi dal medico di medicina generale, dal pediatra, e così via.
Ad esempio, se il farmaco prescritto su ricetta bianca fosse coperto dal SSN, recandosi in farmacia con questa prescrizione non si potrebbe usufruire di questo sostegno pubblico, pagando così per intero il costo del prodotto. Lo stesso dicasi per visite, esami, interventi, prestazioni. Definita “bianca” per convenzione, in realtà può essere stampata su carta di qualsiasi foggia e colore, ma nella stragrande maggioranza dei casi i medici utilizzano classici blocchi di fogli bianchi, sui quali devono essere riportati i dati del medico, la firma e il timbro. Possono essere scritte a mano o al computer.
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3. Ricetta Elettronica
Quando si parla di ricetta elettronica è facile confondersi. In effetti, molti sono convinti che per essere definita elettronica sia sufficiente la sua elaborazione al computer, in antitesi quindi a quella scritta a mano, ma non è così. Insomma, non è la ricetta rossa stampata al computer, ma quella bianca, in formato A5 (metà foglio di stampante, per intenderci), prodotta sempre e solo dai medici autorizzati all’emissione di quelle rosse.
La ricetta elettronica, introdotta nel 2016 per dematerializzare le prescrizioni mediche a carico del SSN - oltre che per il risparmio economico a cui abbiamo fatto riferimento prima - è una evoluzione della ricetta rossa. Il medico, utilizzando un software dedicato, compila la ricetta così come avrebbe fatto con quella rossa, stampando poi quello che sarebbe più corretto definire un promemoria, che consente al paziente di andare in farmacia o presso la struttura convenzionata.
Infatti, la prescrizione viene registrata telematica in un database, reperibile dagli enti autorizzati tramite il cosiddetto Numero di Ricetta Elettronica, altrimenti NRE. La ricetta elettronica ha prodotto numerosi vantaggi:
- Parziale dematerializzazione, non totale in quanto viene comunque sempre stampata un promemoria e perché, come vedremo, non sempre può sostituire quella rossa
- Riduzione netta dell’emissione di ricette rosse su carta filigranata, con relativo risparmio economico
- Possibilità di accedere alla prescrizione anche in assenza materiale della ricetta cartacea, purché si sia in possesso del NRE.
Banalmente, se hai dimenticato la ricetta a casa, oppure hai chiesto a un familiare di passare in farmacia a ritirare un farmaco, è sufficiente fornire a quest’ultimo il codice NRE da comunicare al farmacista;la ricetta elettronica ha validità in tutto il Paese, a differenza della ricetta rossa tradizionale. Infatti, quest’ultima ha validità solo nella Regione di residenza, al di fuori della quale il farmaco o la prestazione risulta a carico del cittadino. Ora, invece, la validità, e la conseguente possibilità di sostenere solo il costo del ticket, è estesa a tutto il territorio nazionale, pagando, però, il ticket della regione di residenza.
Come accennato prima, non sempre è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. Nello specifico, è necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni:
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- Ossigeno
- Farmaci stupefacenti
- Sostanze psicotrope
- Farmaci in distribuzione per conto
- Farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA
- Farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA
4. Ricetta Ripetibile (R.R.) e Ricetta Non Ripetibile (R.N.R.)
La ricetta rossa, così come quella elettronica, può avere una duplice validità. Queste due possono essere, infatti, Ripetibili o Non ripetibili. Cosa vuol dire?
- La ricetta ripetibile prevede che la ripetibilità della vendita sia consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi, e comunque per non più di 10 volte. Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di tre volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità.
- La ricetta non ripetibile può essere utilizzata, come suggerisce il nome stesso, una sola volta. Hanno una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta. Questa tipologia di ricetta si riferisce in particolare a quei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.
5. Ricetta limitativa
I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti. Sono autorizzati a emettere questa tipologia di ricetta solo i centri ospedalieri o gli specialisti, in relazione alla prescrizioni delle seguenti tre categorie di farmaci:
- Medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero, che riportano sulla confezione la dicitura “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”
- Medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Sulla ricetta deve essere indicato il centro o lo specialista che ha elaborato la diagnosi, e può essere utilizzata solo una volta
- Medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio
6. Ricette ministeriali speciali
I medicinali soggetti a prescrizione medica speciale sono i medicinali per i quali il testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. Ciascuna prescrizione deve essere limitata a 30 giorni di terapia, salva la possibilità (introdotta dalla Legge 15 marzo 2010 n.
Controllare che siano rispettati i formalismi di compilazione e i limiti qualitativi e quantitativi. Accertarsi dell’identità dell’acquirente, che deve essere maggiorenne e sano di mente, per mezzo di un documento valido con fotografia (carta di identità, passaporto, porto d’armi), i cui estremi vanno annotati nell’apposito spazio. Apporre sulla ricetta la data di spedizione, il prezzo praticato e il timbro. Conservare la ricetta in originale per due anni dalla data dell’ultima registrazione nel Registro di entrata-uscita in un posto separato dalle altre ricette.
Apporre i bollini autoadesivi sulla copia della ricetta per il SSN o nello spazio ad essi destinato, o sul retro della ricetta, o, in mancanza di spazio, su un foglio da allegare alla RMR.
Tabella Riassuntiva delle Tipologie di Ricetta
| Tipologia di Ricetta | Caratteristiche Principali | Validità | Ripetibilità | Prescritta da |
|---|---|---|---|---|
| Rossa (o Rosa) | Farmaci e prestazioni a carico del SSN | Variabile | Dipende dal farmaco | Medici convenzionati con il SSN |
| Bianca | Farmaci e prestazioni a carico del paziente | 6 mesi (ripetibile) o 30 giorni (non ripetibile) | Fino a 10 volte (ripetibile) o una sola volta (non ripetibile) | Medici privati o convenzionati per prestazioni non SSN |
| Elettronica | Dematerializzazione delle ricette rosse | Variabile | Dipende dal farmaco | Medici autorizzati all'emissione di ricette rosse |
| Ripetibile (RR) | Farmaci che possono essere dispensati più volte | 6 mesi | Massimo 10 volte | Variabile |
| Non Ripetibile (RNR) | Farmaci che possono essere dispensati una sola volta | 30 giorni | Una sola volta | Variabile |
| Limitativa | Farmaci con prescrizione limitata a specialisti o ospedali | Variabile | Variabile | Centri ospedalieri o specialisti |
| Ministeriale Speciale | Farmaci stupefacenti e psicotropi | 30 giorni | Limitata | Medici autorizzati |
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