In Italia, la dispensazione dei farmaci è regolamentata da diverse tipologie di ricette mediche, ognuna con specifiche caratteristiche e validità. Questo articolo fornisce una panoramica completa delle diverse tipologie di ricette, con particolare attenzione alla ricetta ripetibile e alle sue implicazioni.
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Tipi di Ricette Mediche
Esistono diverse tipologie di ricette mediche, ognuna con requisiti specifici:
- Ricetta Ripetibile (RR): Valida sei mesi e ripetibile automaticamente dieci volte.
- Ricetta Non Ripetibile (RNR): Necessaria per farmaci con rischi specifici.
- Ricetta Medica Speciale: Richiesta per medicinali stupefacenti e sostanze psicotrope.
- Ricetta Limitativa: Per farmaci che richiedono diagnosi e controllo specialistico.
- Ricetta Ospedaliera: Per farmaci utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero.
Ricetta Ripetibile (RR)
La ricetta ripetibile è la forma più comune di prescrizione. È valida sei mesi e il medicinale può essere dispensato per non più di dieci volte entro tale periodo.
Validità e Ripetibilità:
- Valida per sei mesi.
- Ripetibile fino a dieci volte.
Eccezioni alla Ripetibilità
Fanno eccezione i medicinali appartenenti alla sezione E della Tabella dei medicinali (DPR 309/90) per i quali la ripetibilità è, complessivamente, di sole tre volte (DM 7.08.2006 in G.U. n.).
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Modalità di Esecuzione
Ad ogni vendita il Farmacista deve timbrare la ricetta con il timbro della farmacia, annotare il prezzo praticato e la data della dispensazione. La ricetta va restituita al cliente.
Limitazioni
Se la prescrizione contiene un numero di confezioni superiore all'unità la ricetta non è più ripetibile. La ricetta deve anche in questo caso essere restituita al cliente. Tuttavia, è possibile la consegna frazionata in caso di indisponibilità dell'intera quantità di prodotto prescritto o su richiesta del cliente.
Ricetta Non Ripetibile (RNR)
La ricetta non ripetibile è necessaria per tutti i medicinali che presentano rischi di tossicità acuta o cronica, assuefazione e intolleranza e possibilità di abuso da parte del paziente.
- La validità nel tempo della ricetta è fissata in 30 giorni per il numero di confezioni indicate.
- In ogni altro caso la ricetta non ripetibile ha validità limitata a trenta giorni.
Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta
La tabella n. Elenco dei prodotti la cui vendita è subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista» della Farmacopea ufficiale della Repubblica italiana XII edizione di cui al decreto 3 dicembre 2008 è sostituita dalla tabella n. 5 di cui all'allegato 3 al decreto 18.06.2020 (G.U. n. 174 del 13.07.2020). Tabella n. Elenco dei prodotti la cui vendita e' subordinata a presentazione di ricetta medica da rinnovare volta per volta e da ritirare dal farmacista (art. 124, lettera b, del TULS approvato con R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, modificato con legge 7 novembre 1942, n. 1528; decreto del Presidente della Repubblica del 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche, articoli 89 e 143 decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modifiche e integrazioni; decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193):
- Medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope indicate nella Tabella dei Medicinali, sez. B, C, D approvata con decreto ministeriale, in applicazione al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 e successive modifiche.
- Medicinali per uso parenterale a base di benzodiazepine e derivati della fenotiazina e dell'aloperidolo.
- Inibitori della monoaminossidasi a base di tranilcipromina; medicinali a base di clozapina e medicinali antidemenza anticolinesterasici.
- Curarici e anestetici generali. Anestetici locali, escluse le preparazioni per applicazione cutanea, non oftalmiche.
- Alprostadil soluzione iniettabile.
- Citostatici. Immunosoppressori.
- Anabolizzanti, ad eccezione del nandrolone che è soggetto a prescrizione speciale con ricetta medica a ricalco.
- Medicinali a base di fenilbutazone, nimesulide, tramadolo, escluse le preparazioni per applicazione cutanea.
- Tutti i medicinali a base di estrogeni, progestinici, soli od associati, ciproterone, danazolo; inibitori della prolattina a base di cabergolina; sono esclusi i preparati per la contraccezione di emergenza a base di levonorgestrel e ulipristal destinati a maggiori di anni diciotto che possono essere esitati senza ricetta medica.
- Vaccini delle epatiti.
- Medicinali a base di ketorolac.
- Medicinali a base di epoietine.
- Medicinali a base di ticlopidina.
- Medicinali a base di isotretinoina ed acitretina esclusi quelli per applicazione cutanea.
- I preparati magistrali a base delle sostanze incluse nelle classi farmacologiche della legge 14 dicembre 2000, n. 376 e successive modifiche, integrazioni e decreti correlati, tranne quelli per i quali la legge prevede ricetta ripetibile.
- I medicinali per uso umano prescritti per indicazioni terapeutiche diverse da quelle autorizzate secondo gli articoli 3 e 5 del decreto-legge 17 febbraio 1998, n. 23 coordinato con il testo della legge 8 aprile 1998, n. 94.
- I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria in triplice copia non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali destinati alla produzione di alimenti secondo le condizioni previste dall'art. 11 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni. A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo. Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, cornuta 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e' assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.
- I medicinali veterinari autorizzati con la modalità di dispensazione «Da vendersi dietro presentazione di ricetta medica veterinaria non ripetibile». La stessa modalità di dispensazione si applica anche a medicinali, inclusi quelli autorizzati per uso umano e le preparazioni magistrali, prescritti dal medico veterinario per la somministrazione ad animali da compagnia, secondo le condizioni previste dall'art. 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. successive modifiche ed integrazioni. A seguito dell'introduzione del sistema di tracciabilità e del Sistema Informativo Nazionale della Farmacosorveglianza - Ricetta Veterinaria Elettronica (REV), il farmacista inserisce nell'apposito sistema informatico il numero di lotto del medicinale; nel caso di preparazioni magistrali inserisce il numero di preparazione e la data limite di utilizzo. Non è ammessa la prescrizione di medicinali stupefacenti tramite REV. L'obbligo di conservazione della ricetta in forma cartacea, previsto dagli articoli 71, comma 2, e 79, comma 2, del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193 e successive modifiche ed integrazioni assolto dalla conservazione delle ricette in formato elettronico, operata dal sistema, con esclusione della conservazione delle ricette dei medicinali stupefacenti.
Altre Tipologie di Ricette
Oltre alle ricette ripetibili e non ripetibili, esistono altre tipologie di ricette con specifiche restrizioni e requisiti.
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Ricetta Medica Speciale
La Ricetta Medica Speciale (RMS) è richiesta per i medicinali soggetti a prescrizione medica speciale, come quelli inclusi nel testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope (DPR 9 ottobre 1990, n. 309).
Ricetta Limitativa
La Ricetta Limitativa (RRL e RNRL) è necessaria per tutti i medicinali industriali che riportano in etichetta il riferimento alla ricetta limitativa. Sono medicinali che richiedono che la diagnosi ed il controllo siano effettuati in ambienti ospedalieri oppure dallo specialista.
Ricetta Ospedaliera
La Ricetta Ospedaliera è necessaria per i medicinali disciplinati dall'articolo 92 del Decreto Legislativo n. 219. Questi medicinali devono recare sull’imballaggio esterno la frase: «Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico».
Medicinali Non Soggetti a Prescrizione
I Medicinali Non Soggetti a Prescrizione sono quelli che non rispondono ai criteri di cui agli articoli da 88 a 94 del Decreto Legislativo n. 219. Il farmacista può dare consigli al cliente su questi medicinali.
Sanzioni per Irregolarità
La vendita di farmaci senza la prescritta ricetta comporta sanzioni amministrative.
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- Vendita senza presentazione di ricetta (art. 88, c. 7, D.Lgs. n. 219/2006): Sanzione amministrativa da €. 300,00 a €. 1.800,00 (art. 148, c.7, D.Lgs. 219/2006).
- Mancata apposizione del timbro della farmacia (art.88, c.7, D.Lgs. n. 219/2006): Sanzione amministrativa da €. 200,00 a €.1.200,00 (art.148, c.7, D.Lgs. 219/2006).
- Mancata apposizione della data di spedizione sulla ricetta (art.37, c.1 lett. a, R.D. 1706/1938): Sanzione amministrativa da L. 3.000.000 fino a L. 18.000.000 (art.123, c. 1, TULS e art.38, c. 4, R.D. 1706/1938).
Informazioni Aggiuntive per Medici e Farmacisti
Si invitano i medici e i farmacisti ad attenersi agli adempimenti riportati nella linea guida: Progetto Tessera Sanitaria, ricetta farmaceutica - aggiornamento alla luce dell’art. 50 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.
Oltre al principio attivo, il medico può indicare anche il nome di uno specifico medicinale (di marca o equivalente) a base di quel principio attivo. Anche nei casi su descritti il medico può rendere vincolante la prescrizione di uno specifico medicinale nel caso lo ritenesse non sostituibile per la cura del paziente (scrivendone il nome commerciale in ricetta, in aggiunta al principio attivo), come già previsto dall’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012.
In questo caso, però, la clausola di non sostituibilità del farmaco con un suo equivalente deve essere obbligatoriamente accompagnata da una sintetica motivazione (ad esempio, l’accertata intolleranza del paziente a determinate sostanze comprese fra gli eccipienti di altri medicinali a base dello stesso principio attivo).
Il farmacista deve attenersi a quanto indicato nell’articolo 11, comma 12, del decreto-legge n. 1/2012:
- se nella prescrizione è indicato il solo principio attivo (oltre, ovviamente, a forma farmaceutica e dosaggio), il farmacista, dopo aver informato il cliente, dovrà consegnargli il medicinale avente il prezzo più basso.
- se nella prescrizione, oltre alla denominazione di un medicinale specifico, risulta apposta l’indicazione della non sostituibilità del medicinale, il farmacista è tenuto a dispensare il farmaco specificamente prescritto.
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