La ricetta elettronica è uno strumento di ampia diffusione per l’accesso alle prestazioni farmaceutiche e ambulatoriali del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) per i cittadini. In un precedente articolo, abbiamo provato a fare chiarezza sulle varie tipologie di ricette mediche attualmente in corso di validità, ed è stata menzionata anche la cosiddetta ricetta elettronica.
Quest’ultima è una versione evoluta, e digitale, della ricetta rossa, emessa tradizionalmente dai medici del SSN, entrata in vigore nel 2016 con l’intento di dematerializzare le prescrizioni mediche del servizio pubblico.
Grazie a un sistema centralizzato, al cui interno vengono registrate e archiviate tutte le ricette emesse dai medici pubblici, è possibile, per le farmacie o i centri di analisi convenzionati, accedere alla prescrizione in formato elettronico. Per farlo, non è necessario avere la ricetta stampata fisicamente disponibile, è sufficiente un’informazione: il numero ricetta elettronica.
Cos'è il Numero di Ricetta Elettronica (NRE)?
Il numero di ricetta elettronica, altrimenti noto con l’acronimo NRE o con il più colloquiale “codice della ricetta”, è il numero univoco generato dal Sistema di Accoglienza Centrale tramite il quale è possibile numerare le ricette elettroniche.
Si tratta di un codice alfanumerico, diviso in due blocchi, composto in totale da 15 cifre.
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Dove si Trova il Numero di Ricetta Elettronica
Il numero ricetta elettronica (NRE) è situato in alto a destra sulla prescrizione. Stiamo parlando della ricetta elettronica, o meglio del promemoria della ricetta, che il medico stampa o invia telematicamente al paziente, contenente i dati dello stesso e i farmaci e/o trattamenti a cui accedere.
Su questo modello è possibile visualizzare, in alto a destra, due codici a barre, sotto i quali sono riportati due sequenze alfanumeriche. Questi due codici, uniti, danno vita all’NRE.
Nell’esempio qui di seguito, il numero ricetta elettronica è 1300A4000000248.
A Cosa Serve il Numero di Ricetta Elettronica
Come abbiamo accennato prima, la ricetta elettronica, o dematerializzata, che viene poi consegnata dal medico di medicina generale o convenzionato con il SSN, è, in realtà, un promemoria. Con questo promemoria, il paziente può recarsi quindi in farmacia, struttura ospedaliera o centro diagnostico, e richiedere quanto prescritto dal medico.
Ma, allora, a cosa serve il numero ricetta elettronica (NRE) se il paziente ha comunque un “pezzo di carta” tra le mani? Beh, è essenziale per chi dovrà acquisire la prescrizione, perché è tramite il codice della ricetta che può verificarne la validità. Ecco perché il farmacista di turno legge il codice con il lettore ottico o lo digita direttamente al computer.
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Però, la vera comodità del numero ricetta elettronica si manifesta quando non si è in possesso della copia cartacea della prescrizione. Può capitare quando il medico l’ha inviata telematica e non si ha la possibilità di stamparla, oppure quando si chiede a un familiare di passare in farmacia a ritirare il farmaco per proprio conto. In questi casi, infatti, è sufficiente fornire l’NRE a chi di dovere, anche senza la consegna cartacea del promemoria. Comodo, in particolare in questa fase di epidemia sanitaria.
Come Utilizzare la Ricetta Elettronica nel Lazio
L'assistito quindi, con codice NRE e tessera sanitaria valida, può:
- Recarsi direttamente in farmacia per l’acquisto dei farmaci prescritti
- Prenotare una prestazione ambulatoriale di primo accesso in uno dei seguenti modi
- Recarsi presso un centro analisi per esami di laboratorio
La tessera sanitaria è quella corrispondente alla persona che ha richiesto ed ottenuto la prescrizione.
Questo servizio non è utilizzabile per:
- Farmaci prescritti con ricette limitative, senza la previsione del Piano Terapeutico
- Farmaci che comportano speciali modalità di prescrizione e dispensazione
- Farmaci in classe "C"
Validità delle Impegnative nel Lazio
Dal 1° gennaio 2024 cambia la durata della validità delle impegnative per visite o esami diagnostici. Dal 1° gennaio 2024 l’impegnativa che prescrive visite o esami diagnostici (prestazioni di specialistica ambulatoriale) è valida sei mesi a partire dalla data in cui il medico l’ha compilata (la data è visibile nell’impegnativa). La prenotazione della prestazione dovrà essere quindi fatta nell’arco dei sei mesi di validità dell’impegnativa.
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L’impegnativa mantiene la sua validità fino al momento dell’erogazione della visita o dell’esame prenotato; quindi, un appuntamento fissato in una data che cade oltre sei mesi dopo la data della compilazione dell’impegnativa da parte del medico, è valido e l’impegnativa avrà valore fino a quella data.
Per attenuare eventuali disagi all’utenza, le impegnative emesse dai medici entro il 31 dicembre 2023 saranno valide e potranno essere utilizzate per prenotare le prestazioni fino al 30 giugno 2024.
La durata della validità dell’impegnativa del medico per l’acquisto di farmaci è rimasta invariata ed è di 30 giorni, calcolati dalla data in cui il medico l’ha compilata.
Classi di Priorità
In base alla valutazione clinica, il medico compila l’impegnativa e indica la priorità di accesso alla prestazione per il proprio paziente, riportandovi un apposito codice che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.
Le classi di priorità utilizzate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:
- U = urgente - da erogare entro 72 ore
- B = breve - da erogare entro 10 gg
- D = differibile - da erogare entro 30 gg per le visite e entro 60 gg per le prestazioni strumentali
- P = programmabile - da erogare entro 120 giorni
Primo Accesso, Visita o Esame di Controllo (Follow-up)
La prima visita, o il primo esame, è il momento in cui il problema manifestato dal paziente viene valutato clinicamente per la prima volta. In questa fase viene formulato un preciso quadro diagnostico.
É possibile prenotare le prestazioni di primo accesso nei seguenti modi:
- chiamando il call center regionale ReCup 069939 - attivo dal lunedì al venerdì dalle 7.30 alle 19.30, il sabato dalle 7.30 alle 13
- attraverso il sito web ReCup - prenotasmart
- compilando un modulo on line per essere contattati dall'operatore telefonico e richiedere o spostare le prenotazioni
- attraverso le farmacie aderenti al sistema FARMARECUP
Sono considerati primi accessi anche quelli relativi a pazienti affetti da malattie croniche già diagnosticate (ad esempio diabete, ipertensione…) che presentano una fase di riacutizzazione o l’insorgenza di un nuovo problema, anche non collegato alla patologia cronica stessa, ma tale da rendere necessaria una rivalutazione complessiva della terapia.
Per visita o esame di controllo (follow up) si intende il momento dell’accertamento diagnostico successivo ad un primo accesso (sia una visita che un esame). In questa fase al paziente è già stata impostata una terapia e le prestazioni erogate sono finalizzate, ad esempio, a seguire l’evoluzione di patologie croniche, valutare a distanza l’eventuale insorgenza di complicanze, verificare la stabilizzazione della patologia o il mantenimento del buon esito dell’intervento, indipendentemente dal tempo trascorso rispetto al primo accesso.
Le impegnative per visite o esami di controllo, di solito, vengono prescritte dal medico specialista che ha preso in carico il paziente. L’appuntamento per la visita successiva deve essere fornito dallo stesso specialista oppure dalla struttura dove lo specialista opera oppure prenotato tramite il CUP della struttura presso cui lavora il medico specialista che ha in cura il paziente. Le visite di controllo non possono essere prenotate tramite il call center regionale né tramite il sistema ReCup - Prenota smart.
Iter Travagliato della Dematerializzazione delle Ricette
L’art. 54 dell’attuale disegno di legge di bilancio per l’anno 2025, presentato alle Camere sul finire di ottobre, introduce la dematerializzazione obbligatoria di tutte le ricette mediche per i farmaci prescritti sul territorio nazionale, siano essi a carico del SSN o del cittadino, incluse dunque le cosiddette ricette bianche la cui emissione in forma elettronica, sebbene possibile, ancora si affianca alle tradizionali modalità cartacee.
Spetterà alle Regioni, nell’esercizio delle proprie funzioni di vigilanza e controllo, assicurare l’attuazione di tale norma, con l’obiettivo - si legge nel testo - di potenziare il monitoraggio dell’appropriatezza prescrittiva e di garantire la completa alimentazione del fascicolo sanitario elettronico.
Come noto, il processo di dematerializzazione ha avuto un percorso articolato.
La dematerializzazione della ricetta rossa, per i farmaci a carico del SSN, è stata introdotta con il DM del 2 novembre 2011 (in attuazione del d.l. 78/2010), e prevedeva in via originaria l’invio telematico della ricetta da parte del medico e il contestuale rilascio di un promemoria cartaceo al paziente.
Il quasi coevo decreto interministeriale del 25 marzo 2020 - oltre a estendere la ricetta dematerializzata ai farmaci con piano terapeutico AIFA e ai medicinali distribuiti per conto del SSN - ha introdotto direttamente nel DM del 2011 la possibilità di avvalersi delle modalità elettroniche alternative al promemoria cartaceo.
In seguito, il DM 30 dicembre 2020 ha esteso la dematerializzazione alle ricetta bianche per i farmaci a carico dei cittadini, secondo modalità operative analoghe a quelle già previste per la ricetta rossa (incluso il rilascio di promemoria cartacei o dematerializzati), affiancando così tale modalità alla tradizionale emissione della ricetta bianca cartacea.
Per questioni legate alle infrastrutture informatiche, tale nuova modalità è divenuta operativa solamente a partire dal 31 gennaio 2022, dapprima soltanto in alcune regioni e poi progressivamente nella maggior parte del territorio italiano.
Da ultimo, il 31 marzo 2022, è stata emanata una nuova ordinanza di protezione civile (Ocdpc n. 884/2022) per assicurare l’utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica anche una volta terminato lo stato di emergenza sanitaria (che si è concluso proprio il 31 marzo 2022).
Proprio di recente, lo scorso 24 e 25 ottobre, numerose aziende sanitarie e testate giornalistiche[3] locali hanno segnalato disservizi del SAC, rendendo temporaneamente non rintracciabili dagli utenti le ricette caricate dai medici e impedendo agli stessi farmacisti l’erogazione dei prodotti, non potendo visualizzare la ricetta a sistema.
Sembra inoltre che in taluni casi le ricette caricate siano andate perdute e si sia reso necessario emetterle nuovamente.
Interoperabilità con i Fascicoli Sanitari Elettronici
Un’altra questione riguarda l’interoperabilità di questi sistemi con i Fascicoli Sanitari Elettronici dei pazienti in cui dovrebbero confluire tutte le ricette dematerializzate.
Il Sistema Tessera Sanitaria - che è il fulcro stesso del sistema delle ricette dematerializzate - dovrebbe infatti rendere disponibile ai fascicoli sanitari elettronici, attraverso l’infrastruttura nazionale per l’interoperabilità del FSE, i dati presenti negli archivi del medesimo sistema TS relativi alle esenzioni dell’assistito, alle prescrizioni e prestazioni erogate di farmaceutica, comprensivi dei relativi piani terapeutici, e specialistica a carico del SSN, nonché le ricette e le prestazioni erogate non a carico del SSN, comprensivi dei dati relativi alla prestazione erogata e al relativo referto.
Laddove questo sistema fosse effettivamente operante in modo uniforme e interoperabile a livello nazionale, i farmacisti di qualunque parte d’Italia potrebbero accedere ad informazioni utili anche per consentire la supervisione e il monitoraggio delle terapie (soprattutto le croniche), l’aderenza terapeutica e le interazioni tra farmaci, anche in caso di mobilità interregionale.
Un altro punto interessante riguarda le modalità di comunicazione delle ricette elettroniche, ossia dei NRE, dai pazienti alle farmacie.
Sotto questo punto di vista, niente sembra al momento cambiare nell’attuale quadro normativo che non consentirebbe una comunicazione diretta delle prescrizioni dai medici alle farmacie, neppure su indicazione del paziente.
Risulta invece sempre possibile per il paziente comunicare il NRE al farmacista via posta elettronica e SMS, mentre non è chiaro se l’utilizzo di altri canali come applicazioni per telefonia mobile o comunicazioni telefoniche sia ancora consentito.
L’articolo 4, comma 6 del D.L. 198/2022 prevede che “le modalità di utilizzo di strumenti alternativi al promemoria cartaceo della ricetta elettronica e di utilizzo presso le farmacie del promemoria della ricetta elettronica, disposte con gli articoli 2 e 3 dell’ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 884 del 31 marzo 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 83 dell’8 aprile 2022, in attuazione dell’articolo 1 del decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, sono prorogate sino al 31 dicembre 2024 e sono estese all’invio del numero di ricetta elettronica (NRE) a mezzo di posta elettronica”.
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