Ognuno di noi ha tenuto tra le mani una ricetta medica svariate volte, emessa dal medico di medicina generale (MMG), dal pediatra di libera scelta, da un medico specialista, ma in alcuni casi capita di ritrovarsi un po’ confusi. Facciamo chiarezza sul tema delle ricette mediche, per scoprire cosa c’è da sapere.

Per accedere alle prestazioni specialistiche o diagnostiche, sia in strutture pubbliche che private accreditate, è necessario avere una impegnativa (ricetta medica dematerializzata oppure ricetta cartacea rossa, solo come eccezione) rilasciata dal medico o pediatra di famiglia e da altri medici del Servizio sanitario regionale e nazionale.

Cos'è una Ricetta Medica?

Iniziamo dalle basi. La prescrizione medica è così definita dal Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219: “ogni ricetta medica rilasciata da un professionista autorizzato a prescrivere medicinali.”

La ricetta medica è un documento, compilato da un medico (laureato in Medicina e Chirurgia) abilitato e iscritto all’Albo professionale, che consente al cittadino di ritirare in farmacia i medicinali (farmaci) che richiedono la prescrizione medica. La ricetta medica è un documento che consente al medico di indicare il tipo di trattamento farmacologico, esame clinico e/o diagnostico, prestazione medica specialistica, a cui il paziente deve accedere. Queste prestazioni, farmacologiche e/o medico-sanitarie, possono essere erogate a carico del SSN o del paziente, secondo quanto indicato rispettivamente dalle Note AIFA e dai LEA, ovvero i livelli essenziali di assistenza.

Ricetta Elettronica
Esempio di ricetta elettronica.

Tipi di Ricette Mediche

Le prescrizioni mediche possono essere indicate in diverse modalità, che si traducono in differenti tipologie di ricette. Nello specifico, esistono le seguenti ricette mediche:

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  • Ricetta rossa (o rosa)
  • Ricetta bianca
  • Ricetta elettronica
  • Ricetta ripetibile e Ricetta non ripetibile
  • Ricetta limitativa
  • Ricette ministeriali speciali

Scopriamole una alla volta, nel dettaglio.

1. Ricetta Rossa (o Rosa)

La ricetta rossa o rosa in forma cartacea, appartiene al ricettario regionale ed è chiamata così per la colorazione rossa dei bordi dei campi che il medico compila. La ricetta rossa (o rosa) è la ricetta medica alla quale siamo abituati da molti anni, caratterizzata dai bordi rossi, destinata alla prescrizione di farmaci e/o prestazioni medico-sanitarie a carico del SSN.

Viene utilizzata esclusivamente per prescrivere i farmaci rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale (SSN) che rientrano in Fascia A. Può essere compilata soltanto dai medici dipendenti di strutture pubbliche o convenzionate con il SSN ed esclusivamente nell’ambito dell’esercizio della loro attività di medici del SSN. Il medico che svolge attività di libero professionista o il medico ospedaliero che svolge attività privata a pagamento nell’ospedale stesso (intramoenia), non può usare il ricettario regionale in tale ambito, ma deve utilizzare esclusivamente la cosiddetta “ricetta bianca” presente nel proprio ricettario personale.

Solo alcuni medici sono autorizzati a emettere ricette rosse:

  • i medici di medicina generale convenzionati con il SSN;
  • i medici addetti alla continuità assistenziale pubblica;
  • i pediatri di libera scelta convenzionati con il SSN;
  • gli specialisti ambulatoriali interni;
  • i medici dipendenti del SSN.

Quindi, semplificando, non possono prescrivere farmaci o prestazioni mediche sul ricettario rosa i medici che non siano dipendenti o convenzionati con il SSN. Infatti, i blocchetti contenenti i moduli - stampati, ricordiamolo, su una particolare filigrana realizzata daIl’Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - vengono consegnati direttamente dall’ASL territoriale di competenza ai medici autorizzati.

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La ricetta rossa può essere compilata a mano o al computer, ed è stata (parzialmente) dematerializzata a partire dal 2016. Il perché abbiamo specificato “parzialmente” lo spiegheremo più avanti nell’articolo, nel paragrafo dedicato alla ricetta elettronica. Le ragioni alla base della dematerializzazione sono da individuare sia nel desiderio di ottimizzare il processo - con evidenti vantaggi, come vedremo - ma anche nella necessità di ridurre i costi di produzione. Infatti, essendo il modulo stampato su carta speciale, il costo si aggirava in media sui 400 milioni all’anno, una spesa tutt’altro che irrilevante.

La ricetta rossa è valida in tutte le farmacie del territorio italiano e assicura al cittadino di poter ritirare i medicinali che richiedono prescrizione medica dovunque si trovi. Tuttavia, al di fuori della propria Regione di residenza, la persona dovrà pagare l’intero importo, anche se ha l’esenzione (diritto ad avere il farmaco gratuitamente). Nella propria Regione, invece, potrà ritirare i farmaci gratuitamente o pagando una piccola quota di compartecipazione o ticket, variabile da regione a regione.

Sempre più spesso la ricetta elettronica o dematerializzata sostituisce la ricetta rossa cartacea. Si tratta di una vera e propria ricetta virtuale identificata da un numero univoco (NRE) che il medico compila al computer usando uno specifico programma del Servizio Sanitario della Regione, inserendo le stesse informazioni richieste dalla ricetta rossa cartacea. Attraverso il sistema informatico, il farmacista potrà accedere direttamente alla prescrizione elettronica e ai dati dell’intestatario. Non c’è alcuna differenza sostanziale tra la ricetta elettronica e la vecchia ricetta rossa di carta ma la prima ha il vantaggio di far risparmiare il costo della carta speciale filigranata utilizzata per la ricetta rossa. La ricetta elettronica ha la stessa validità temporale e, esattamente come quella rossa, serve a prescrivere i medicinali di Fascia A.

Tuttavia, al contrario di quella cartacea, la ricetta elettronica permette di ritirare i farmaci in qualunque regione senza pagare il prezzo completo del medicinale ma soltanto il ticket previsto dalla propria regione di residenza e l’eventuale differenza rispetto al prezzo di riferimento. Nei casi in cui ci fossero problemi di collegamento informatico, il cittadino potrà comunque ritirare i farmaci prescritti utilizzando il promemoria cartaceo stampato dal medico. In questi casi, però, il farmacista è tenuto ad applicare il ticket previsto dalla regione in cui opera e non quello applicato dalla regione di residenza del cittadino.

2. Ricetta Bianca

Con il termine ricetta bianca si indica la prescrizione medica emessa da un medico privato, non convenzionato con il SSN, quindi non autorizzato all’utilizzo della ricetta rossa. Sono, di fatto, le ricette prodotte dai medici specialisti, quelli ai quali ci rivolgiamo e la cui spesa è interamente a nostro carico. Anche i medici dell’ASL e convenzionati, in realtà, posso emettere ricette bianche, nel momento in cui ritengono necessario prescrivere all’assistito farmaci o prestazioni non coperte dal SSN.

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Come accennato all’inizio, il medico può indicare sulla ricetta bianca anche dei farmaci o delle prestazioni coperte dal SSN, che dovranno però sempre essere prescritte poi dal medico di medicina generale, dal pediatra, e così via. Ad esempio, se il farmaco prescritto su ricetta bianca fosse coperto dal SSN, recandosi in farmacia con questa prescrizione non si potrebbe usufruire di questo sostegno pubblico, pagando così per intero il costo del prodotto. Lo stesso dicasi per visite, esami, interventi, prestazioni.

Definita “bianca” per convenzione, in realtà può essere stampata su carta di qualsiasi foggia e colore, ma nella stragrande maggioranza dei casi i medici utilizzano classici blocchi di fogli bianchi, sui quali devono essere riportati i dati del medico, la firma e il timbro. Possono essere scritte a mano o al computer.

La "ricetta bianca" deve essere scritta a mano? Non necessariamente. La ricetta può essere scritta a mano, ma anche tramite computer: l'importante è che sia chiara e leggibile, in modo da evitare fraintendimenti od equivoci per il paziente o il farmacista. Anzi, a questo scopo, è senz'altro preferibile utilizzare il computer.

Validità della "ricetta bianca":

  • La "ricetta bianca" ha validità non superiore a sei mesi a partire dalla data di compilazione e, comunque, per non più di dieci volte, salvo che per alcune categorie di farmaci (come gli ormoni o gli ansiolitici), per i quali il periodo di validità della ricetta è più breve.
  • La ricetta "non ripetibile" può essere presentata in farmacia entro trenta giorni dalla data della sua compilazione.

3. Ricetta Elettronica

Quando si parla di ricetta elettronica è facile confondersi. In effetti, molti sono convinti che per essere definita elettronica sia sufficiente la sua elaborazione al computer, in antitesi quindi a quella scritta a mano, ma non è così. Insomma, non è la ricetta rossa stampata al computer, ma quella bianca, in formato A5 (metà foglio di stampante, per intenderci), prodotta sempre e solo dai medici autorizzati all’emissione di quelle rosse.

La ricetta elettronica, introdotta nel 2016 per dematerializzare le prescrizioni mediche a carico del SSN - oltre che per il risparmio economico a cui abbiamo fatto riferimento prima - è una evoluzione della ricetta rossa. Il medico, utilizzando un software dedicato, compila la ricetta così come avrebbe fatto con quella rossa, stampando poi quello che sarebbe più corretto definire un promemoria, che consente al paziente di andare in farmacia o presso la struttura convenzionata. Infatti, la prescrizione viene registrata telematica in un database, reperibile dagli enti autorizzati tramite il cosiddetto Numero di Ricetta Elettronica, altrimenti NRE.

La ricetta elettronica ha prodotto numerosi vantaggi:

  • parziale dematerializzazione, non totale in quanto viene comunque sempre stampata un promemoria e perché, come vedremo, non sempre può sostituire quella rossa;
  • riduzione netta dell’emissione di ricette rosse su carta filigranata, con relativo risparmio economico;
  • possibilità di accedere alla prescrizione anche in assenza materiale della ricetta cartacea, purché si sia in possesso del NRE. Banalmente, se hai dimenticato la ricetta a casa, oppure hai chiesto a un familiare di passare in farmacia a ritirare un farmaco, è sufficiente fornire a quest’ultimo il codice NRE da comunicare al farmacista;
  • la ricetta elettronica ha validità in tutto il Paese, a differenza della ricetta rossa tradizionale. Infatti, quest’ultima ha validità solo nella Regione di residenza, al di fuori della quale il farmaco o la prestazione risulta a carico del cittadino. Ora, invece, la validità, e la conseguente possibilità di sostenere solo il costo del ticket, è estesa a tutto il territorio nazionale, pagando, però, il ticket della regione di residenza.

Come accennato prima, non sempre è possibile sostituire la ricetta rossa con quella elettronica. Nello specifico, è necessario il rilascio della ricetta rossa per le seguenti prescrizioni:

  • ossigeno;
  • farmaci stupefacenti;
  • sostanze psicotrope;
  • farmaci in distribuzione per conto;
  • farmaci che richiedono un piano terapeutico AIFA;
  • farmaci prescritti al domicilio del paziente o in RSA.

4. Ricetta Ripetibile (R.R.) e Ricetta Non Ripetibile (R.N.R.)

La ricetta rossa, così come quella elettronica, può avere una duplice validità. Queste due possono essere, infatti, Ripetibili o Non ripetibili. Cosa vuol dire?

  • la ricetta ripetibile prevede che la ripetibilità della vendita sia consentita, salvo diversa indicazione del medico prescrivente, per un periodo non superiore a 6 mesi, e comunque per non più di 10 volte. Per i medicinali stupefacenti, invece, la ripetibilità è consentita per un periodo di 30 giorni e per non più di tre volte. L’indicazione da parte del medico di un numero di confezioni superiore all’unità esclude la ripetibilità;
  • la ricetta non ripetibile può essere utilizzata, come suggerisce il nome stesso, una sola volta. Hanno una validità di 30 giorni, escluso quello di redazione della ricetta. Questa tipologia di ricetta si riferisce in particolare a quei medicinali a base di sostanze stupefacenti e psicotrope e, più in generale, a quanto riportato nella Tabella 5 della Farmacopea Ufficiale.

5. Ricetta Limitativa

I medicinali soggetti a ricetta medica limitativa sono quelli la cui prescrizione o la cui utilizzazione è limitata a taluni medici o a taluni ambienti. Sono autorizzati a emettere questa tipologia di ricetta solo i centri ospedalieri o gli specialisti, in relazione alla prescrizioni delle seguenti tre categorie di farmaci:

  • medicinali utilizzabili esclusivamente in ambiente ospedaliero, che riportano sulla confezione la dicitura “Uso riservato agli ospedali. Vietata la vendita al pubblico”;
  • medicinali vendibili al pubblico su prescrizione di centri ospedalieri o di specialisti. Sulla ricetta deve essere indicato il centro o lo specialista che ha elaborato la diagnosi, e può essere utilizzata solo una volta;
  • medicinali utilizzabili esclusivamente dallo specialista in ambulatorio.

6. Ricetta per Farmaci Stupefacenti

É la ricetta "a ricalco" (RMR) che contiene la prescrizione di medicinali per i quali la legge sulla disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope prevede specifiche modalità di distribuzione e di prescrizione. Si tratta di farmaci a base delle seguenti sostanze: buprenorfina, codeina, diidrocodeina, fentanyl, idrocodone, idromorfone, metadone, morfina, ossicodone e ossimorfone che vengono impiegati per il controllo del dolore in pazienti affetti da patologie gravi.

I farmaci stupefacenti, quindi, vanno prescritti in un modo specifico? I medicinali inclusi nella sezione A della tabella dei medicinali stupefacenti, se sono prescritti per trattamenti diversi dalla terapia del dolore, vanno prescritti esclusivamente con il ricettario “a ricalco” (RMR).

Per i medicinali dell’allegato III-bis rimasti nella sezione A della tabella dei medicinali (forme farmaceutiche parenterali) prescritti per la terapia del dolore e per la prescrizione di medicinali ricollocati nella sezione D della tabella dei medicinali, in forma non iniettabile, si può utilizzare anche il ricettario rosa del SSN, in alternativa al RMR, ma non può mai essere utilizzata la ricetta bianca.

La ricetta è non ripetibile e viene ritirata dal farmacista. Tutti i medici sono abilitati a prescrivere i farmaci stupefacenti, ma esclusivamente tramite l'apposito ricettario distribuito dalle ASL che ogni medico, quindi, è tenuto ad avere.

Validità dell'Impegnativa

Dal 1° gennaio 2024 cambia la durata della validità delle impegnative per visite o esami diagnostici. Dal 1° gennaio 2024 l’impegnativa che prescrive visite o esami diagnostici (prestazioni di specialistica ambulatoriale) è valida sei mesi a partire dalla data in cui il medico l’ha compilata (la data è visibile nell’impegnativa).

La prenotazione della prestazione dovrà essere quindi fatta nell’arco dei sei mesi di validità dell’impegnativa. L’impegnativa mantiene la sua validità fino al momento dell’erogazione della visita o dell’esame prenotato; quindi, un appuntamento fissato in una data che cade oltre sei mesi dopo la data della compilazione dell’impegnativa da parte del medico, è valido e l’impegnativa avrà valore fino a quella data.

Per attenuare eventuali disagi all’utenza, le impegnative emesse dai medici entro il 31 dicembre 2023 saranno valide e potranno essere utilizzate per prenotare le prestazioni fino al 30 giugno 2024. La durata della validità dell’impegnativa del medico per l’acquisto di farmaci è rimasta invariata ed è di 30 giorni, calcolati dalla data in cui il medico l’ha compilata.

Classi di Priorità

In base alla valutazione clinica, il medico compila l’impegnativa e indica la priorità di accesso alla prestazione per il proprio paziente, riportandovi un apposito codice che individua il tempo massimo per l’erogazione della prestazione.

Le classi di priorità utilizzate per le prestazioni di specialistica ambulatoriale sono codificate come segue:

  • U = urgente - da erogare entro 72 ore;
  • B = breve - da erogare entro 10 gg;
  • D = differibile - da erogare entro 30 gg per le visite e entro 60 gg per le prestazioni strumentali;
  • P = programmabile - da erogare entro 120 giorni.

Come Funzionano DAVVERO le Ricette Mediche?

Esempio di ricetta medica
Esempio di ricetta medica compilata.

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